Art. 62 
 
              Statuto dell'Unione italiana tiro a segno 
 
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione  italiana  tiro  a
segno sono disciplinati con  statuto  redatto  in  base  ai  principi
contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419,  e  nel
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  nonche'  nella  presente  sezione.  Lo   statuto   e'
deliberato  dall'assemblea  nazionale  su  proposta   del   consiglio
direttivo; esso e' ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico
nazionale italiano ed e' approvato con  decreto  del  Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di  efficacia,
efficienza, economicita' e semplificazione: 
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 60; 
b)  le  modalita'  di  svolgimento  delle   attivita'   di   istituto
dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in  materia  di
costituzione,     scioglimento,     organizzazione,     distribuzione
territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale; 
c) i compiti di  direzione,  coordinamento  e  vigilanza  dell'Unione
italiana tiro a segno  nei  confronti  delle  sezioni  e  dei  gruppi
sportivi,  anche  ai  fini  dell'affiliazione  al  Comitato  olimpico
nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per  l'attivita'
sportiva nazionale e  internazionale,  con  particolare  riguardo  ai
tiratori minorenni; 
d)  i  compiti  in  capo  all'Unione  italiana  tiro   a   segno   di
rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti,  anche
per  conto  delle  sezioni  tiro  a  segno  nazionale,   nonche'   di
promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro
a   segno   e   delle   attivita'   ludiche   propedeutiche    presso
l'organizzazione periferica; 
e) la regolamentazione  delle  operazioni  di  tiro  e  dei  relativi
incarichi o funzioni, nonche' dell'impiego degli impianti per le armi
o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi  da  fuoco.
L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per  le
armi di prima categoria  e'  regolato  dall'Unione  italiana  tiro  a
segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria  superiore  alla
prima e' regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con  il
Ministero della difesa; 
f)  l'eventuale  costituzione  di  un  fondo  speciale  per  fini  di
costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti  per
il tiro, alimentato con i  proventi  da  attivita'  svolte  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  secondo  importi
stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro  a  segno
in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna  quota
introitata, deliberata dall'assemblea nazionale; 
g) le modalita'  e  le  misure  del  versamento  delle  entrate  alla
gestione nazionale,  nonche'  dell'erogazione  delle  spese,  per  il
funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze  di  quella
periferica; 
h) le modalita' di gestione e di  pertinente  utilizzo  dei  beni  di
proprieta' dell'Unione italiana tiro a  segno  e  dell'organizzazione
periferica, nonche' dei beni demaniali in uso; 
i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti  e  le  modalita'  di
funzionamento delle strutture periferiche, nonche'  degli  organi  di
giustizia sportiva; 
l) le modalita' di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni
tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 61, comma 2; 
m) le categorie degli iscritti e dei  tesserati,  i  requisiti  e  le
modalita' di iscrizione, le norme comportamentali, i  riconoscimenti,
le infrazioni e le sanzioni disciplinari; 
n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana  tiro  a  segno  e
delle sezioni tiro a segno nazionale; 
o) le modalita' di adozione di regolamenti interni attuativi. 
 
 
          Note all'art. 62: 
          - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419,  si
          vedano le note all'art. 50. 
          - Per il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  si
          vedano le note all'art. 14.