Art. 31 
 
 
                    Perizie, valutazioni e pareri 
 
  1. Per le perizie, per  i  motivati  pareri  e  per  le  consulenze
tecniche   di   parte,   anche    avanti    autorita'    giudiziarie,
amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, gli onorari sono
determinati come segue, in base al valore della pratica: 
    fino a € 77.468,53 il 6%; 
    per il di piu' fino a € 387.342,67 il 4%; 
    per il di piu' fino a € 774.685,35 il 2% 
     per il di piu' fino a € 3.873.426,75 l'1%; 
    per il di piu' oltre € 3.873.426,75 lo 0,5%. 
  Onorario minimo € 774,69. 
  2. Per la valutazione di singoli beni, di  diritti,  di  aziende  o
rami di azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non  quotate
e  relazioni  di  stima  previste  dalla  legge,  gli  onorari   sono
determinati come segue: 
a) valutazione di singoli beni e diritti: 
  Sull'ammontare dei valori: 
    fino a € 77.468,53 l'1,50%; 
    per il di piu' fino a € 387.342,67 l'1%; 
    per il di piu' fino a € 774.685,35 lo 0,5%; 
    per il di piu' fino a € 3.873.426,75 lo 0,2%; 
    per il di piu' fino a € 7.746.853,48 lo 0,1%; 
    per il di piu' oltre € 7.746.853,48 lo 0,05%. 
  Onorario minimo € 581,01; 
b) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni: 
  sull'ammontare complessivo delle attivita' e delle passivita',  che
non siano poste rettificative dell'attivo: 
    fino a € 387.342,67 l'1%; 
    per il di piu' fino a € 1.549.370,70 lo 0,5%; 
    per il di piu' fino a € 3.873.426, 75 lo 0,25%; 
    per il di piu' fino a € 15.493.706,97 lo 0,1%; 
    per il di piu' fino a € 38.734.267,42 lo 0,05%; 
    per il di piu' oltre € 38.734.267,42 lo 0,025%. 
  Onorario minimo € 1.936,71. 
  Qualora per procedere alla  valutazione  si  debba  preliminarmente
procedere  alla  individuazione  dei  beni,  dei  diritti   e   delle
passivita'  che  concorrono  a  formare,  insieme   con   l'eventuale
avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetto di  valutazione,
agli onorari e' applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il
50%; 
c) valutazione di partecipazioni sociali non quotate: 
  si applicano gli onorari di cui alla  lettera  b)  con  riferimento
alle quote percentuali sottoposte a valutazione. 
d) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis, 2465, 2473
e 2501-sexies del  codice  civile  o  relazioni  richieste  da  altre
disposizioni di legge. 
  Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui  alle  lettere
a), b) e c) con separato riferimento, per le relazioni di  congruita'
del rapporto di cambio di cui  all'articolo  2501-sexies  del  codice
civile, a ciascuna delle situazioni  patrimoniali  utilizzate  a  tal
fine. Con riferimento alla relazione di cui all'articolo  2501-sexies
del   codice   civile,   qualora   il   professionista   non   redige
l'attestazione richiesta dal quarto comma dell'articolo 2501-bis  del
codice civile, si applica una riduzione del 20%.  Qualora  invece  il
professionista   redige   esclusivamente   l'attestazione   richiesta
dall'articolo 2501-bis, si applica un onorario determinato  ai  sensi
della  lettera  b),  ridotto  del  30%  fino  al  massimo   del   50%
sull'ammontare  del  debito  residuo  contratto  per   acquisire   il
controllo. 
  3. Agli onorari previsti nei precedenti commi 1 e  2  e'  applicata
una riduzione compresa tra  il  30%  ed  il  50%  se  le  prestazioni
effettuate rientrano in altre piu' ampie previste da  altri  articoli
della presente tariffa. 
  4. Agli onorari di cui alla lettera d) e' applicata  una  riduzione
compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono  relative
ad aziende, rami di azienda o  patrimoni  configurati  in  situazioni
contabili fornite dal cliente determinate sulla base  di  rilevazioni
contabili regolarmente tenute e redatte secondo  i  criteri  previsti
dal codice civile. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2343,  2343-bis,
          2465, 2473, 2501.bis e 2501-sexies del codice civile: 
              «Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura  e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede   la   societa',
          contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
          l'attestazione che il loro valore e' almeno pari  a  quello
          ad  essi  attribuito  ai  fini  della  determinazione   del
          capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i  criteri
          di valutazione seguiti. La relazione deve  essere  allegata
          all'atto costitutivo. 
              L'esperto risponde dei danni causati alla societa',  ai
          soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art.  64
          del codice di procedura civile. 
              Gli amministratori devono, nel termine  di  centottanta
          giorni dalla  iscrizione  della  societa',  controllare  le
          valutazioni contenute nella relazione  indicata  nel  primo
          comma e, se sussistano  fondati  motivi,  devono  procedere
          alla revisione della stima. Fino a  quando  le  valutazioni
          non sono state controllate,  le  azioni  corrispondenti  ai
          conferimenti sono inalienabili e devono restare  depositate
          presso la societa'. 
              Se risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei  crediti
          conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
          avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
          ridurre il  capitale  sociale,  annullando  le  azioni  che
          risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio  conferente  puo'
          versare la differenza in danaro o recedere dalla  societa';
          il  socio  recedente  ha  diritto  alla  restituzione   del
          conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte  in
          natura. L'atto costitutivo puo' prevedere,  salvo  in  ogni
          caso quanto disposto dal quinto comma dell'art.  2346,  che
          per effetto dell'annullamento  delle  azioni  disposto  nel
          presente comma si determini una loro  diversa  ripartizione
          tra i soci .». 
              «Art. 2343-bis (Acquisto della societa'  da  promotori,
          fondatori, soci e amministratori). -  L'acquisto  da  parte
          della societa', per un corrispettivo pari  o  superiore  al
          decimo del capitale sociale,  di  beni  o  di  crediti  dei
          promotori, dei fondatori, dei soci o degli  amministratori,
          nei due anni dalla iscrizione della societa'  nel  registro
          delle  imprese,  deve  essere  autorizzato   dall'assemblea
          ordinaria. 
              L'alienante deve presentare la relazione giurata di  un
          esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
          la societa'  contenente  la  descrizione  dei  beni  o  dei
          crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri
          di valutazione seguiti,  nonche'  l'attestazione  che  tale
          valore non e' inferiore al corrispettivo, che deve comunque
          essere indicato. 
              La relazione deve essere depositata  nella  sede  della
          societa'  durante   i   quindici   giorni   che   precedono
          l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta
          giorni  dall'autorizzazione  il   verbale   dell'assemblea,
          corredato  dalla  relazione  dell'esperto   designato   dal
          tribunale,   deve   essere   depositato   a   cura    degli
          amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          agli acquisti che siano  effettuati  a  condizioni  normali
          nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne'  a
          quelli che avvengono nei mercati regolamentati o  sotto  il
          controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa. 
              In caso di violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente
          responsabili per i danni causati alla societa', ai soci  ed
          ai terzi.». 
              «Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura  e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un revisore legale o  di
          una societa' di  revisione  legale  iscritti  nell'apposito
          registro. La relazione, che deve contenere  la  descrizione
          dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri  di
          valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e'
          almeno pari a quello  ad  essi  attribuito  ai  fini  della
          determinazione  del  capitale  sociale   e   dell'eventuale
          soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. 
              La disposizione del precedente comma si applica in caso
          di acquisto da parte della societa', per  un  corrispettivo
          pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni  o
          di  crediti  dei  soci  fondatori,   dei   soci   e   degli
          amministratori,  nei  due  anni  dalla   iscrizione   della
          societa'  nel  registro  delle   imprese.   In   tal   caso
          l'acquisto,   salvo    diversa    disposizione    dell'atto
          costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci
          a norma dell'art. 2479. 
              Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano  il
          secondo comma dell'art. 2343 ed il quarto  e  quinto  comma
          dell'art. 2343-bis.». 
              «Art. 2473 (Recesso del socio).  -  L'atto  costitutivo
          determina quando il socio puo' recedere dalla societa' e le
          relative modalita'. In ogni  caso  il  diritto  di  recesso
          compete ai soci che non  hanno  consentito  al  cambiamento
          dell'oggetto o del tipo di societa',  alla  sua  fusione  o
          scissione, alla  revoca  dello  stato  di  liquidazione  al
          trasferimento della sede all'estero  alla  eliminazione  di
          una o piu' cause di recesso previste dall'atto  costitutivo
          e  al  compimento  di   operazioni   che   comportano   una
          sostanziale  modificazione  dell'oggetto   della   societa'
          determinato   nell'atto   costitutivo   o   una   rilevante
          modificazione  dei  diritti  attribuiti  ai  soci  a  norma
          dell'art. 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni
          in materia di recesso per le societa' soggette ad attivita'
          di direzione e coordinamento. 
              Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il
          diritto di recesso compete al socio in ogni momento e  puo'
          essere esercitato con un preavviso  di  almeno  centottanta
          giorni; l'atto costitutivo puo'  prevedere  un  periodo  di
          preavviso di durata maggiore purche' non  superiore  ad  un
          anno. 
              I soci che recedono dalla  societa'  hanno  diritto  di
          ottenere  il  rimborso  della  propria  partecipazione   in
          proporzione del patrimonio sociale.  Esso  a  tal  fine  e'
          determinato tenendo conto del  suo  valore  di  mercato  al
          momento  della  dichiarazione  di  recesso;  in   caso   di
          disaccordo la determinazione e' compiuta tramite  relazione
          giurata di un esperto nominato dal tribunale, che  provvede
          anche sulle spese, su istanza della parte  piu'  diligente;
          si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349. 
              Il rimborso  delle  partecipazioni  per  cui  e'  stato
          esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro
          centottanta giorni dalla comunicazione del  medesimo  fatta
          alla societa'. Esso puo' avvenire anche  mediante  acquisto
          da parte  degli  altri  soci  proporzionalmente  alle  loro
          partecipazioni oppure da parte di  un  terzo  concordemente
          individuato da soci medesimi. Qualora cio' non avvenga,  il
          rimborso e' effettuato utilizzando riserve  disponibili  o,
          in  mancanza,  corrispondentemente  riducendo  il  capitale
          sociale; in quest'ultimo caso si  applica  l'art.  2482  e,
          qualora  sulla  base  di  esso  non  risulti  possibile  il
          rimborso  della  partecipazione  del  socio  receduto,   la
          societa' viene posta in liquidazione. 
              Il recesso  non  puo'  essere  esercitato  e,  se  gia'
          esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la
          delibera che  lo  legittima  ovvero  se  e'  deliberato  lo
          scioglimento della societa'.». 
              «Art. 2501-bis (Fusione a seguito di  acquisizione  con
          indebitamento). - Nel caso di  fusione  tra  societa',  una
          delle  quali  abbia  contratto  debiti  per  acquisire   il
          controllo dell'altra, quando per effetto della  fusione  il
          patrimonio di  quest'ultima  viene  a  costituire  garanzia
          generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
          disciplina del presente articolo. 
              Il progetto di fusione di cui  all'art.  2501-ter  deve
          indicare   le   risorse   finanziarie   previste   per   il
          soddisfacimento   delle   obbligazioni    della    societa'
          risultante dalla fusione. 
              La  relazione  di  cui  all'art.  2501-quinquies   deve
          indicare  le  ragioni  che  giustificano   l'operazione   e
          contenere un piano economico e finanziario con  indicazione
          della fonte delle  risorse  finanziarie  e  la  descrizione
          degli obiettivi che si intendono raggiungere. 
              La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
          attesta la ragionevolezza delle indicazioni  contenute  nel
          progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. 
              Al progetto deve  essere  allegata  una  relazione  del
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti  della
          societa' obiettivo o della societa' acquirente.». 
              «Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti).  -  Uno  o
          piu' esperti per  ciascuna  societa'  devono  redigere  una
          relazione sulla congruita' del  rapporto  di  cambio  delle
          azioni o delle quote, che indichi: 
                a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
          del rapporto di  cambio  proposto  e  i  valori  risultanti
          dall'applicazione di ciascuno di essi; 
                b) le eventuali difficolta' di valutazione. 
              La  relazione  deve  contenere,  inoltre,   un   parere
          sull'adeguatezza del metodo o dei  metodi  seguiti  per  la
          determinazione del rapporto  di  cambio  e  sull'importanza
          relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
          del valore adottato. 
              L'esperto o gli esperti sono scelti tra i  soggetti  di
          cui al primo comma dell'art. 2409-bis  e,  se  la  societa'
          incorporante o la societa' risultante dalla fusione e'  una
          societa' per azioni  o  in  accomandita  per  azioni,  sono
          designati dal  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  sede  la
          societa'.  Se   la   societa'   e'   quotata   in   mercati
          regolamentati, l'esperto  e'  scelto  tra  le  societa'  di
          revisione  sottoposte  alla  vigilanza  della   Commissione
          Nazionale per le Societa' e la Borsa. 
              In ogni caso, le  societa'  partecipanti  alla  fusione
          possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
          cui ha sede la societa' risultante dalla fusione  o  quella
          incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. 
              Ciascun esperto ha diritto di ottenere  dalle  societa'
          partecipanti  alla  fusione  tutte  le  informazioni  e   i
          documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. 
              L'esperto risponde  dei  danni  causati  alle  societa'
          partecipanti alle fusioni, ai loro  soci  e  ai  terzi.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile. 
              Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e  quarto  comma
          e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa'  di
          persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
          patrimonio della societa'  di  persone  a  norma  dell'art.
          2343. 
              La relazione di cui al primo comma non e' richiesta  se
          vi rinunciano all'unanimita' i soci  di  ciascuna  societa'
          partecipante alla fusione.».