Art. 20 (L-R) La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita', entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento, l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennita' di esproprio. (R) 3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita' espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (R) 4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorita' procedente. (R) 5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (R) 6. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (R) 7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5 e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera proprieta' del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R) 8. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennita' di espropriazione. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di concludere l'accordo di cessione, puo' essere emesso senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, e puo' esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L) 9. L'accordo di cessione volontaria e' trascritto entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L) 10. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita' di espropriazione. L'autorita' competente ad emanare il decreto di esproprio dispone il deposito della somma, ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, presso la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni. (R)