Art. 21 (R)
Procedimento   di   determinazione   definitiva   dell'indennita'  di
                           espropriazione
  1.  L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non
hanno    concordato    la    determinazione   della   indennita'   di
espropriazione.  (R)    2.  Se  manca  l'accordo sulla determinazione
dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante invita il
proprietario  interessato,  con  atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario,  a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda
avvalersi,  per  la  determinazione dell'indennita', del procedimento
previsto  nei  seguenti  commi.  (R)    3.  Nel caso di comunicazione
positiva   del  proprietario,  l'autorita'  espropriante  nomina  due
tecnici,   tra   cui   quello   eventualmente   gia'   designato  dal
proprietario,  e  fissa  il  termine  entro il quale va presentata la
relazione  da  cui  si  evinca la stima del bene. Il termine non puo'
essere  superiore  a  novanta giorni, decorrente dalla data in cui e'
nominato  il  tecnico  di  cui  al  comma  4,  ma  e' prorogabile per
effettive  e  comprovate  difficolta'.  (R)    4.  Il  presidente del
tribunale  civile,  nella  cui  circoscrizione  si  trova  il bene da
stimare,  nomina  il  terzo  tecnico,  su  istanza  di  chi  vi abbia
interesse.  (R)    5.  Il  presidente del tribunale civile sceglie il
terzo  tecnico  tra  i  professori  universitari, anche associati, di
estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti
o   dei   consulenti   tecnici   del   tribunale   civile  nella  cui
circoscrizione  si trova il bene. (R)   6. Le spese per la nomina dei
tecnici:      a) sono  liquidate dall'autorita' espropriante, in base
alle   tariffe   professionali;       b) sono   poste  a  carico  del
proprietario  se  la stima e' inferiore alla somma determinata in via
provvisoria, sono divise per meta' tra il beneficiario dell'esproprio
e  l'espropriato  se  la  differenza  con la somma determinata in via
provvisoria  non  supera  il decimo e, negli altri casi, sono poste a
carico del beneficiario dell'esproprio. (R)   7. I tecnici comunicano
agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante
lettera   raccomandata   con   avviso   di  ricevimento  o  strumento
telematico,  almeno sette giorni prima della data stabilita. (R)   8.
Gli  interessati  possono  assistere  alle  operazioni  anche tramite
persone  di  loro  fiducia, formulare osservazioni orali e presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (R)   9.
L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le
operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la
nomina  e  le operazioni peritali. (R)   10. La relazione dei tecnici
e'  depositata  presso  l'autorita'  espropriante, che ne da' notizia
agli   interessati   mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  avvertendoli  che possono prenderne visione ed estrarne
copia  entro i successivi trenta giorni. (R)   11. Decorso il termine
di  cui  al comma 10, l'autorita' espropriante autorizza il pagamento
dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi
e  prestiti, per conto del proprietario. (R)   12. Il proprietario ha
il  diritto  di  chiedere che la somma depositata o da depositare sia
impiegata   in  titoli  del  debito  pubblico.  (R)    13.  Salve  le
disposizioni  del  testo  unico,  si applicano le norme del codice di
procedura  civile  per  quanto  riguarda  le operazioni peritali e le
relative  relazioni. (R)   14. Qualora il proprietario non abbia dato
la   tempestiva   comunicazione   di  cui  al  comma  2,  l'autorita'
espropriante    chiede   la   determinazione   dell'indennita'   alla
commissione prevista dall'articolo 41. (R)