Art. 51.
               Interventi per le aree sottoutilizzate

  1.  Una  quota  del  fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  di  cui
all'articolo  61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo
pari  a  350  milioni  di  euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno
2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e 330 (( milioni )) di euro
per  l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da destinare
alle  aree  sottoutilizzate delle regioni che conseguono obiettivi di
riequilibrio   del   disavanzo   economico  finanziario  del  settore
sanitario.   Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina  l'entita'  della  riserva  premiale di ciascuna regione in
base  alla  dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i
criteri  di  assegnazione in relazione allo stato di attuazione della
riduzione  del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro
formulati    dalle   singole   regioni   interessate.   All'eventuale
assegnazione  il  CIPE provvede con le procedure previste dalla legge
30 giugno 1998, n. 208.
((    1-bis.  Alla  regione  Sicilia, per la definizione dei rapporti
finanziari  pregressi  fino  al  31 dicembre  2001  con  lo Stato, e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa
sottoscritto  in  data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
Sicilia,  un  limite  di  impegno  quindicennale  dell'importo  di 65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
  1-ter.  All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2004, si provvede, per ciascuno degli
anni  2004  e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto  capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  medesimo.  Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-quater.  All'articolo  15  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il  Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento,
entro  il  31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a
completamento  della relazione previsionale e programmatica, un'unica
relazione   di   sintesi   sugli  interventi  realizzati  nelle  aree
sottoutilizzate  e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo
alla   ricaduta   occupazionale,   alla   coesione   sociale  e  alla
sostenibilita'  ambientale,  nonche'  alla  ripartizione territoriale
degli interventi».
  1-quinquies.  Il  comma  2  dell'articolo  20 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' abrogato. ))