Art. 20.
         (Attribuzione della spesa per le opere di bonifica)

  Le  spese  per  le  opere  di  cui all'art. 39 del regio decreto 30
dicembre  1923,  n. 3207, e all'art. 2, lettera a), del regio decreto
13 Febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.
  Le  spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo
comma  dell'art.  19,  sono  sostenute dallo Stato per l'84 per cento
dell'importo  complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse
la  regione  Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e
per  il  92  per  cento  in  queste e nelle altre regioni dell'Italia
meridionale  ed  insulare,  nonche'  nei territori V nei Comuni della
provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei
Comuni  compresi  nella  zona  del comprensorio di bonifica del fiume
Tronto.
  Le  spese  per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'art.
19,  sono  a  carico  dello  Stato per il 50 per cento, eccettuate le
linee   di   distribuzione  di  energia  elettrica  e  le  cabine  di
trasformazione,  eseguite dai Comuni e gia' sussidiate ai sensi della
legge 3 agosto 1949, n. 589.
  Lo  Stato  e'  peraltro  autorizzato  ad  anticipare tutta la spesa
occorrente,  salvo  il  recupero delle quote a carico dei proprietari
secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 11 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 29 della presente legge.
  Le  opere  di  competenza  dei privati usufruiscono dei concorsi: e
Contributi previsti dall'art 3 della presente legge.