Art. 29. Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, e' comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimita' costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa e' promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimita' davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.