Art. 29.

  Ogni  legge,  approvata  dal Consiglio regionale, e' comunicata dal
Presidente   del  Consiglio  stesso  al  Commissario  del  Governo  e
promulgata  30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non
la  rinvii  al  Consiglio  regionale  per  motivi  di  illegittimita'
costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.
  Nel  caso  di  rinvio  della  legge,  ove  il  Consiglio  regionale
l'approvi  di  nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la
legge   stessa  e'  promulgata,  se,  entro  15  giorni  dalla  nuova
comunicazione,  il Governo della Repubblica non promuova la questione
di  legittimita'  davanti  alla  Corte  Costituzionale,  o  quella di
merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.