Art. 33.

  La   legge  regionale  e'  sottoposta  a  referendum  popolare  per
l'abrogazione  totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno
20.000 elettori o due Consigli provinciali.
  Non  e'  ammesso  il referendum per le leggi tributarie di bilancio
della Regione.
  Hanno  diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della
Regione.
  La  proposta  soggetta ai referendum e' approvata se ha partecipato
alla  votazione  la  maggioranza degli aventi diritto al voto e se e'
raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
  Le altre modalita' per l'attuazione del referendum sono determinate
dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.