Art. 50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.