Art. 50.
    Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine

  L'astensione  e  la  ricusazione  dei componenti del Consiglio sono
regolate  dagli  articoli  51 e 52 del Codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
  Sull'astensione,  quando  e'  necessaria  l'autorizzazione, e sulla
ricusazione decide lo stesso Consiglio.
  Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero
legale,  il  presidente  del  Consiglio rimette gli atti al Consiglio
dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
  Il   Consiglio  competente  a  termini  del  comma  precedente,  se
autorizza  l'astensione  o  riconosce  legittima  la  ricusazione, si
sostituisce  al  Consiglio  dell'Ordine cui appartengono i componenti
che  hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti
restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.