Art. 56. Procedimento Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.