Art. 56.
                            Procedimento

  Nessuna  sanzione  disciplinare  puo'  essere  inflitta  senza  che
l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
  Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato
a  mezzo  di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che
gli  vengono  addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna
un  termine  non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue
discolpe.  L'incolpato  ha facolta' di presentare documenti e memorie
difensive.