Art. 59. 
                      Reiscrizione dei radiati 
 
  Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o  dal  registro  a
seguito  di  provvedimento  disciplinare  puo'  chiedere  di   essere
riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. 
  Il Consiglio regionale o interregionale competente  delibera  sulla
domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui
all'articolo 57.