Art. 136.

  Nel  caso  di  inabilita'  permanente  al  lavoro in conseguenza di
malattia  professionale,  se  il  grado  dell'inabilita'  puo' essere
ridotto  con  l'abbandono  definitivo  o  temporaneo  della specie di
lavorazione  per  effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu
contratta,   e  il  prestatore  d'opera  non  intende  cessare  dalla
lavorazione,  la  rendita  e'  commisurata  a  quel  minor  grado  di
inabilita' presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto
con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.
  Le  eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'istituto
assicuratore  in  applicazione del precedente comma sono demandate ad
un collegio arbitrale costituito con le modalita' stabilite dall'art.
87; il collegio determina la misura della, riduzione della rendita.