Art. 17.
         Individuazione delle piccole aziende agroalimentari
  1.  E'  ammessa  l'utilizzazione  agronomica  delle  acque  reflue,
qualora  contenenti  sostanze  naturali  non  pericolose, provenienti
dalle   piccole   aziende   agroalimentari  appartenenti  ai  settori
lattiero-caseario,   vitivinicolo   e  ortofrutticolo  che  producono
quantitativi   di  acque  reflue  non  superiori  a  4000  m3/anno  e
quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di
stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
  2.  L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle
aziende  di  cui  al  comma 1  e'  soggetta  a  comunicazione  che e'
disciplinata  dalle  regioni  nel  rispetto  dell'art.  18,  comma 1,
lettere  b)  e  c) e comma 2 e contiene almeno le informazioni di cui
all'Allegato   IV,  Parte  B,  lettere a), b)  e d).  L'utilizzazione
agronomica  delle medesime acque reflue e' soggetta alle disposizioni
di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 20.
  3.  Le regioni possono promuovere lo spandimento delle acque reflue
provenienti  da  aziende  agroalimentari  diverse da quelle di cui al
comma 1,   nel   rispetto   delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  22  del 1997 e delle norme tecniche di cui al Titolo
III, capo I.