Art. 74 
           Nominativita' obbligatoria dei titoli azionari 
 
  Le azioni di tutte le societa' aventi  sede  nel  territorio  dello
Stato devono essere nominative. 
  Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata  in  vigore
del presente decreto devono essere  presentate  alla  conversione  in
nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi
dopo l'entrata in vigore del  presente  decreto  non  possono  essere
pagati ai  possessori  di  azioni  al  portatore  che  non  risultino
presentate per la conversione in  nominative  e  sono  soggetti  alla
ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del  presente  decreto.  Gli
utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla  ritenuta  nella
misura del trenta per cento a titolo d'imposta. 
  Si  applicano  in  quanto  compatibili,  salvo  il   disposto   del
precedente comma, le disposizioni degli articoli; 6, 7, 8 e 13, primo
comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n.  1148,  convertito
nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle  del  regio  decreto  29
marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite
le date del 30  giugno  e  del  1  luglio  1942,  stabilite  in  tali
disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1 gennaio 1975.