Art. 43.
                         (Base pensionabile)

  Per  determinare  la  misura  del  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti  civili  si  considera,  quale base pensionabile, l'ultimo
stipendio  o  l'ultima  paga  o retribuzione integralmente percepiti,
aumentati dei seguenti assegni:
    a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti  prevista  dall'art.  47  del  decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
    b)  assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n.
734,  per  gli  impiegati  civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli
operai dello Stato;
    c)  indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973,
n.  728,  per  il  personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello
operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
    d)  assegno  annuo  previsto  dall'art.  12  del  decreto-legge 1
ottobre  1973,  n.  580,  convertito nella legge 30 novembre 1973, n.
766,  per  il personale insegnante delle universita' e degli istituti
di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
    e)  assegno  annuo  previsto  dall'art.  12 della legge 30 luglio
1973,  n.  477,  per il personale ispettivo, direttivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
    f)  indennita'  mensile  per  servizio di istituto prevista per i
funzionari  di  pubblica  sicurezza  e  per il personale del Corpo di
polizia  femminile  dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, dalla legge
23  dicembre  1970, n. 1054 e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 27
ottobre 1973, n. 628, limitatamente all'importo di lire 30 mila;
    g)  indennita'  di servizio penitenziario per il personale civile
dell'Amministrazione  degli  istituti di prevenzione e pena, prevista
dalla  legge  23  dicembre  1970,  n.  1054, modificata dalla legge 4
agosto  1971,  n. 606, e di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge
15 novembre 1973, n. 734, limitatamente all'importo di lire 15 mila;
    h)  assegno  personale  previsto  dall'art.  202  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3 e successive
modificazioni.
  Concorrono  a  formare  la  base  pensionabile gli altri assegni ed
indennita' previsti come utili a pensione da disposizioni di legge.