Art. 48.
             (Dipendenti civili affetti da tubercolosi)

  Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermita'
tubercolare,  che  cessa  dal  servizio  a causa di detta infermita',
dichiarata  contagiosa,  ha  diritto  alla  pensione  normale  se  ha
maturato  un'anzianita'  di  almeno sette anni risultante dalla somma
del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.
  Al  dipendente  che  si  trovi  nelle  condizioni  di  cui al comma
precedente  spetta  un aumento del servizio prestato, sino al massimo
di  cinque  anni  e  non  oltre  il  raggiungimento  di venti anni di
servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si
tiene  conto  degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi
previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.