Art. 51.
                     (Benefici combattentistici)

  A  favore  dei  dipendenti  civili  ex  combattenti e assimilati si
applicano  le  norme  contenute  nella  legge 24 maggio 1970, n. 336,
nella  legge  8 luglio 1971, n. 541, e nella legge 9 ottobre 1971, n.
824.