Art. 72.

                              Finalita'

    1.   Al  fine  di  assicurare  compiuta  attuazione  a  forme  di
partecipazione  e  di  collaborazione  dei  soggetti  interessati  al
sistema  di  prevenzione  e  di  sicurezza  dell'ambiente  di lavoro,
previste  dal  decreto  legislativo  n.  626/1994 come modificato dal
decreto legislativo n. 242/1996, le parti convengono sulla necessita'
di  realizzare  l'intero  sistema  di  prevenzione  all'interno delle
istituzioni  scolastiche  sulla  base  dei  criteri e delle modalita'
previste  dai  successivi articoli del presente capo, in coerenza con
le  norme  legislative  di  riferimento  e  con  quanto stabilito dal
contratto  collettivo  nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia
di  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  nel comparto
pubblico.