Art. 17 
        (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 
 
1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3  gli
interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura  e
secondo le  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. 
2. Il decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31
ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.