Art. 18 
                        (Lista dei materiali) 
 
1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati  nella
presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore  del
decreto di cui all'articolo 2, comma  3,  sono  tenute  a  depositare
presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di
armamento oggetto di esportazione con l'indicazione,  per  ognuno  di
essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta
dal Ministero della  difesa.  Allo  stesso  Ministero  sono  altresi'
comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamento della
lista.