Art. 19 
          Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri 
 
  1. Per le operazioni che prevedono  a  carico  dell'esportatore  la
spedizione e la consegna a destino  del  materiale  di  armamento  e'
fatto  obbligo  agli  esportatori   di   acquisire   da   vettori   e
spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalita' di  trasporto  e
sull'itinerario relativo,  nonche'  sulle  eventuali  variazioni  che
siano  intervenute  in  corso  di  trasporto.  I  relativi  documenti
dovranno essere conversati agli atti dell'esportatore per il  termine
di dieci anni. 
  2. Per le operazioni che prevedono la consegna "franco fabbrica"  o
"franco  punto  di  partenza"  gli  esportatori  sono   obbligati   a
comunicare contestualmente ai Ministri  degli  affari  esteri,  della
difesa, dell'interno e delle finanze, la data e  le  modalita'  della
consegna  fornendo  ogni  utile  indicazione  sullo  spedizioniere  o
vettore incaricato dell'operazione. 
  3. Tale comunicazione dovra' essere effettuata, da parte del legale
rappresentante o da suo  delegato,  preventivamente  e  comunque  non
oltre il termine  di  tre  giorni  dalla  data  della  ricezione  del
relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore  da
questi incaricato. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle esportazioni effettuate  per  conto  dell'Amministrazione  dello
Stato. .i2;