Art. 20 Utilizzo delle autorizzazioni 1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento e' tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato: a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate; b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero per la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale. 2. La proroga di ulteriori 90 giorni puo' essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario. 3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilita' per giustificati motivi di ottenere dalle autorita' estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimera' parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione. 4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1, e sinche' il ritardo perduti, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.