Art. 20 
                    Utilizzo delle autorizzazioni 
 
  1.  L'impresa  autorizzata  all'esportazione  o  al   transito   di
materiali di armamento  e'  tenuta,  ad  eccezione  delle  operazioni
effettuate per conto dello Stato: 
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari  esteri  la
   conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate; 
b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni  di
   cui  alla  lettera  a)  al  Ministero  degli  affari  esteri:   il
   formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata  nel
   Paese di destinazione finale ovvero per la documentazione di presa
   in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero  documentazione
   equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale. 
  2. La proroga di ulteriori  90  giorni  puo'  essere  concessa  dal
Ministro degli affari esteri, previo parere del  Comitato  consultivo
di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta
dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della  scadenza
del termine originario. 
  3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilita'
per  giustificati  motivi  di  ottenere  dalle  autorita'  estere  la
documentazione di cui al comma 1, lettera  b),  il  Comitato  di  cui
all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di  giustificazione
addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non  esprimera'
parere in merito ai motivi di giustificazione addotti,  non  potranno
essere accordate proroghe all'autorizzazione. 
  4. In caso di ritardata presentazione della documentazione  di  cui
al  comma  1,  e  sinche'  il  ritardo  perduti,  salvo  il  caso  di
giustificazione di cui al  comma  3,  non  possono  essere  accordate
proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.