Art. 22 
                    (Divieti a conferire cariche) 
 
1. I dipendenti pubblici civili  e  militari,  preposti  a  qualsiasi
titolo   all'esercizio   di    funzioni    amministrative    connesse
all'applicazione della presente legge nei due  anni  precedenti  alla
cessazione del rapporto di  pubblico  impiego  non  possono,  per  un
periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a
qualunque causa dovuta, far parte  di  consigli  di  amministrazione,
assumere  cariche  di  presidente,  vice  presidente,  amministratore
delegato, consigliere delegato,  amministratore  unico,  e  direttore
generale nonche' assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli
di   carattere   specificatamente   tecnico-opertivo    relativi    a
progettazioni o collaudi,  in  imprese  operanti  nel  settore  degli
armamenti. 
2. Le imprese che violano la disposizione del comma  1  sono  sospese
per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.