Art. 21. 
                 Potere di segnalazione al Parlamento 
                            ed al Governo 
  1. Allo scopo di contribuire ad  una  piu'  completa  tutela  della
concorrenza  e  del  mercato,  l'Autorita'  individua   i   casi   di
particolare rilevanza nei quali norme di legge  o  di  regolamento  o
provvedimenti  amministrativi  di  carattere   generale   determinano
distorsioni  della  concorrenza  o  del  corretto  funzionamento  del
mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. 
  2.  L'Autorita'  segnala  le  situazioni  distorsive  derivanti  da
provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio
dei Ministri e, negli altri casi, al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ai Ministri competenti e agli enti  locali  e  territoriali
interessati. 
  3. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime parere circa
le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le  distorsioni  e
puo' pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui  in
relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.