Art. 22. 
                         Attivita' consultiva 
  1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o
regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato
quando lo ritenga opportuno, o su  richiesta  di  amministrazioni  ed
enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o
regolamentari che abbiano direttamente per effetto: 
    a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un
mercato a restrizioni quantitative; 
    b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; 
    c) di imporre pratiche generalizzate in materia di  prezzi  e  di
condizioni di vendita.