Art. 23. 
                          Relazione annuale 
  1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita'  svolta
nell'anno  precedente.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.