Art. 38. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990 n. 162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1) Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanita'. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. 2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni. 3. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'. 4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione. 6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'. 7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Note all'art. 38: - Con D.M. 20 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 dell'8 maggio 1976 sono stati approvati i modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le aziende autorizzate all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie. - Le sanzioni dell'ammenda di cui al secondo ed al terzultimo comma dell'art. 38 della legge n. 685/1975, corrispondenti ai commi 2 e 5 del presente articolo, sono state sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima delle sanzioni di cui sopra e' stata elevata di cui volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge. - L'ultimo comma dell'art. 38 della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.