Art. 38. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26  giugno  1990  n.
                162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1) 
      Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
  1.  La  vendita  o  cessione,  a  qualsiasi  titolo,  di   sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e  V
di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone  autorizzate  a
norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie
aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a  richiesta  scritta  da
staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello
predisposto e distribuito dal Ministero della sanita'.  La  richiesta
scritta non e' necessaria per  la  vendita  o  cessione  a  qualsiasi
titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto  attiene  alle
preparazioni  comprese  nella  tabella  V  di  cui  all'articolo   14
acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. 
  2. In caso di  perdita,  anche  parziale,  del  bollettario  "buoni
acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla  scoperta,
denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque  viola
tale disposizione  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni. 
  3. I  produttori  di  specialita'  medicinali  contenenti  sostanze
stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e  secondo  le
norme stabilite dal Ministero della  sanita',  a  spedire  ai  medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'. 
  4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di  campioni  delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la
disposizione  di  cui  al  comma  4  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a  lire
un milione. 
  6. L'invio delle specialita'  medicinali  di  cui  al  comma  4  e'
subordinato alla richiesta datata e firmata  dal  sanitario,  che  si
impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'. 
  7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione  da  sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a  lire  trenta
milioni. 
 
          Note all'art. 38:
             -  Con  D.M.  20  aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  121 dell'8 maggio 1976 sono stati approvati i
          modelli  di  bollettario  buoni  acquisto per gli enti e le
          aziende autorizzate all'impiego di stupefacenti e  sostanze
          psicotrope e per le farmacie.
             -  Le  sanzioni  dell'ammenda  di  cui  al secondo ed al
          terzultimo comma dell'art.  38  della  legge  n.  685/1975,
          corrispondenti  ai  commi 2 e 5 del presente articolo, sono
          state sostituite  con  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          dall'art.   32   della  legge  24  dicembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          della multa o dell'ammenda.  La  misura  minima  e  massima
          delle  sanzioni  di cui sopra e' stata elevata di cui volte
          per effetto dell'art.  114,  primo  comma,  della  predetta
          legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, quarto comma,
          della stessa legge.
             -  L'ultimo  comma dell'art. 38 della legge n. 685/1975,
          prevedeva originariamente la pena della reclusione  da  sei
          mesi  a  tre  anni  e la multa da lire cinquantamila a lire
          tremilioni; per i successivi aumenti della pena  pecuniaria
          si veda la nota all'art. 28.