Art. 41. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26  giugno  1990  n.
                       162, art. 32, comma 1) 
                        Modalita' di consegna 
  1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da  parte  degli
enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta: 
   a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio
o al farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora  la
consegna sia effettuata presso la sede dell'ente  o  dell'impresa,  e
annotando i dati del documento di riconoscimento in  calce  al  buono
acquisto; 
   b) a mezzo di un qualunque dipendente  dell'ente  o  dell'impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al  domicilio  dell'acquirente,
previo accertamento della identita' di  quest'ultimo  e  annotando  i
dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; 
   c) a mezzo pacco postale assicurato; 
   d) mediante agenzia di trasporto o  corriere  privato.  In  questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  indicate
nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui  quantitativo
sia superiore ai cento grammi, il trasporto  deve  essere  effettuato
previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio  di
Polizia di Stato  o  comando  dei  carabinieri  o  della  Guardia  di
finanza. 
  2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera  d),  compilata  in
triplice copia, deve indicare il  mittente  ed  il  destinatario,  il
giorno in cui si effettua il trasporto,  la  natura  e  la  quantita'
degli  stupefacenti  trasportati.  Una  delle  copie  e'   trattenuta
dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo  inviata  al
corrispondente   ufficio   o   comando   della   giurisdizione    del
destinatario,  per  la  opportuna  azione  di  vigilanza;  la  terza,
timbrata  e  vistata  dall'ufficio  o  comando  di  cui  sopra,  deve
accompagnare la  merce  ed  essere  restituita  dal  destinatario  al
mittente. 
  3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope
non ottemperando alle disposizioni del presente  articolo  e'  punito
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire  un  milione  a
lire venti milioni. 
  4.  Chi  vende  o  cede  sostanze  sottoposte  a  controllo,   deve
conservare la  copia  della  fattura,  il  relativo  buono  acquisto,
nonche', ove la  consegna  avvenga  a  mezzo  posta  o  corriere,  la
ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere  privato,
relativa  alla   spedizione   della   merce.   L'inosservanza   delle
disposizioni  del  presente  comma  e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.