ART. 16.
                      Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1992,  1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto".
2. Per la  realizzazione  dei  piani  di  cui  all'articolo  10  sono
concessi  contributi  a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e  1994  a  favore  delle
regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano secondo
modalita' definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  emanato  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente  e  con il Ministro della sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  a  lire  8
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1992,  1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere  nell'anno
1992,  entro  il  limite  massimo  di  mutui  concedibili dalla Cassa
medesima ai sensi della legislazione vigente, agli  enti  locali  che
rientrano  nei  piani  di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica
delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza
di cespiti  delegabili,  entro  il  limite  complessivo  di  lire  40
miliardi,  mutui  decennali  con ammortamento a carico dello Stato. A
tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  lire  6,3  miliardi  annui  a
decorrere dall'anno 1993.
5.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3
miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli  anni  1993  e
1994   mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  per  i
medesimi anni dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale  1992-1994,  al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1992,   all'uopo   parzialmente
utilizzando   l'accantonamento  "Norme  per  la  riconversione  delle
produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi  quale  limite
di impegno dal 1993)".
6.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1992
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI