Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.) 
                     (Ubicazione lungo le strade 
                      e le fasce di pertinenza) 
  1. Lungo o in prossimita' delle strade, fuori  e  dentro  i  centri
abitati,  e'  vietata  l'affissione  di   manifesti   come   definiti
nell'articolo 47. 
  2. Il posizionamento di cartelli  e  di  altri  mezzi  pubblicitari
fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al  successivo  comma
5, lungo  o  in  prossimita'  delle  strade  dove  ne  e'  consentita
l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato  nel  rispetto
delle seguenti distanze minime: 
    a) m 3 dal limite della carreggiata; 
    b) m 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 
    c)  m  250  prima  dei  segnali  stradali  di   pericolo   e   di
prescrizione; 
    d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 
    e) m 150 prima dei segnali di indicazione; 
    f) m 100 dopo i segnali di indicazione; 
    g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali; 
    h) m 300 dalle intersezioni; 
    i) m 200 dagli imbocchi delle gallerie; 
    l) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 
  3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi  pubblicitari
fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade ove  ne
e' consentita  l'installazione,  e'  comunque  vietato  nei  seguenti
punti: 
    a) sulle pertinenze di esercizio delle strade; 
    b) in corrispondenza delle intersezioni; 
    c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva  stessa
e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; 
    d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in  terreni
di qualsiasi natura e pendenza; 
    e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi; 
    f) sui ponti e sottoponti; 
    g) sui cavalcavia e loro rampe; 
    h) sui parapetti stradali, sulle barriere di  sicurezza  e  sugli
altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 
  4. Il posizionamento di cartelli  e  di  altri  mezzi  pubblicitari
entro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma 5, e'  vietato
in tutti  i  punti  indicati  al  comma  3,  e,  ove  consentito  dai
regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato  nel
rispetto delle seguenti distanze minime: 
    a) m 50 dagli altri cartelli e mezzi  pubblicitari,  dai  segnali
stradali e dalle intersezioni; 
    b) m 100 dal punto di tangenza delle curve  orizzontali  e  dagli
imbocchi delle gallerie; 
    c) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 
  Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le  norme
del  regolamento  comunale.  Le  limitazioni  di  cui  sopra  non  si
applicano alle transenne parapedonali a  condizione  che  i  messaggi
pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni. 
  5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e  quella  di  cui  al  comma  3
limitatamente al posizionamento in curva, non  si  applicano  per  le
insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in
aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3  m
dal limite  della  sede  stradale,  sempreche'  siano  rispettate  le
disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 
  6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle rel-
ative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i  cartelli
e gli altri mezzi pubblicitari collocati in  posizione  parallela  al
senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per  tutta  la  loro
superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3
m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati il regolamento
comunale fissa  i  criteri  di  individuazione  degli  spazi  ove  e'
consentita  la  collocazione  di  tali   cartelli   e   altri   mezzi
pubblicitari e le percentuali massime  delle  superfici  utilizzabili
per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o
al fronte stradale. 
  7. Fuori dai centri abitati puo' essere autorizzata la collocazione
per ogni senso di  marcia,  di  un  solo  cartello  pubblicitario  di
indicazione delle stazioni di  rifornimento  di  carburante  e  delle
stazioni di servizio, della superficie  massima  di  3  m(Elevato  al
Quadrato) ferme restando tutte le  altre  disposizioni  del  presente
articolo.  I  cartelli  non  possono  essere  collocati  a   distanza
inferiore a 200 m tra di loro e dagli altri cartelli. 
  8. Lungo le strade e in prossimita' delle stesse e' ammessa la posa
in opera  di  cartelli  o  altri  mezzi  pubblicitari  abbinati  alla
prestazione di servizi per gli utenti della  strada,  quali  orologi,
contenitori   per   rifiuti,   panchine,    pensiline,    indicazioni
toponomastiche ed altre,  sempreche'  siano  rispettate  le  distanze
minime previste dai commi 2 e 4. Nel caso  in  cui  ciascun  cartello
abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore
a 1,00 m(Elevato al Quadrato), non si applicano le distanze  rispetto
ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari. 
  9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: 
    a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi
industriali o commerciali; 
    b) lungo  il  percorso  di  manifestazioni  sportive  o  su  aree
delimitate, destinate allo svolgimento  di  manifestazioni  di  vario
genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed  alle
ventiquattro ore precedenti e successive. 
  Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi  2
e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 
  10. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi  e'  ammessa
unicamente durante il periodo di svolgimento della  manifestazione  o
dello spettacolo cui si  riferisce  oltreche'  durante  la  settimana
precedente e le ventiquattro ore  successive  allo  stesso.  Per  gli
striscioni, le locandine e gli  stendardi  le  distanze  dagli  altri
cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e  4  si  riducono
rispettivamente a 100 ed a 25 m. 
  11.  E'  vietata  la  collocazione  di  cartelli  ed  altri   mezzi
pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita'
inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al  senso  di  marcia
dei veicoli. 
  12. E' vietata  la  collocazione  di  cartelli  e  di  altri  mezzi
pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.