Art. 33 
Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di  rifiuti
                             radioattivi 
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni   vigenti   in   materia   di
dichiarazione  di  compatibilita'  ambientale,  la   costruzione,   o
comunque la costituzione, e l'esercizio delle  installazioni  per  il
deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche'  di  quelle  per  il
trattamento e successivo deposito  o  smaltimento  nell'ambiente,  di
rifiuti  radioattivi  provenienti  da  altre   installazioni,   anche
proprie,  sono  soggette  a  nulla  osta  preventivo  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della  previdenza
sociale e della sanita', sentite la regione o la  provincia  autonoma
interessata e l'ANPA. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, d'intesa  con  i  Ministri  dell'ambiente  e  della
sanita' e di concerto con i Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e
della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di
radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di rifiuti  per  cui  si
applicano  le  disposizioni  del  presente   articolo,   nonche'   le
disposizioni procedurali per il rilascio dl nulla osta, in  relazione
alle diverse tipologie di  installazione.  Nel  decreto  puo'  essere
prevista,  in  relazione  a  tali  tipologie,  la   possibilita'   di
articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio
del nulla osta nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.