Art. 34 
                      Obblighi di registrazione 
  1. Gli esercenti le attivita' disciplinate negli articoli 31  e  33
devono  registrare  i  tipi,  le  quantita'  di  radioattivita',   le
concentrazioni,  le  caratteristiche  fisico-chimiche   dei   rifiuti
radioattivi, nonche' tutti i dati idonei  ad  identificare  i  rifiui
medesimi ed i soggetti da cui provengono. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare  all'ANPA  e
alle regioni  o  province  autonome  territorialmente  competenti  un
riepilogo  delle  quantita'  dei  rifiuti  raccolti   e   di   quelli
depositati, con l'indicazione degli altri dati  di  cui  al  predetto
comma 1. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentita l'ANPA,  sono  stabilite  le  modalita'  di
registrazione ed i termini della relativa conservazione,  nonche'  le
modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo.