Art. 53
                Vigilanza sulle societa' di gestione

  1.  Le  societa'  di  gestione  sono  soggette alla vigilanza della
CONSOB,  che  a  tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo
50, comma 2.
  2. La CONSOB iscrive le societa' di gestione in un albo.
  3.  La  CONSOB  verifica  che  le  modificazioni  statutarie  delle
societa'  di  gestione  non  contrastino  con  i  requisiti  previsti
dall'articolo  46.  Non  si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
 
          Nota all'articolo 53:
            - Il testo completo della legge n. 289/1986 (Disposizioni
          relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari
          attraverso la "Monte Titoli S.p.A.") e' il seguente:
            1.  1. La "Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia
          e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari  ha  per
          oggetto  esclusivo  lo  svolgimento  di  servizi  intesi  a
          razionalizzare la custodia e  la  negoziazione  dei  valori
          mobiliari,   in  particolare  attraverso  la  gestione  del
          sistema di amministrazione accentrata in base  al  criterio
          di fungibilita' dei valori stessi. Tale attivita' e' svolta
          in conformita' alle disposizioni della presente legge.
            2.  1.  Il contratto di deposito stipulato con aziende ed
          istituti di credito, con  agenti  di  cambio  e  con  altri
          depositari  individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
          -  avente   ad   oggetto   azioni   quotate   nei   mercati
          regolamentati e altri valori mobiliari determinati ai sensi
          dello  stesso  articolo  10,  comma  1,  -  attribuisce  al
          depositario la facolta' di  procedere  al  subdeposito  dei
          titoli  stessi  presso la "Monte Titoli S.p.a": la relativa
          clausola  deve  essere   specificatamente   approvata   per
          iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha
          tutti   i   poteri   necessari   per  l'applicazione  delle
          disposizioni  della  presente  legge,  compreso  quello  di
          apporre  la  girata  a  favore della "Monte Titoli S.p.a.",
          quando si tratta di titoli nominativi.   Restano  ferme  in
          ogni caso le obbligazioni inerenti al rapporto di deposito.
            3.  1.  I  titoli  sono  immessi  nel sistema in deposito
          regolare con gli effetti previsti dalla presente legge.  La
          "Monte  Titoli  S.p.a.", e' legittimata a compiere tutte le
          operazioni  inerenti  all'amministrazione  accentrata,   in
          conformita' al regolamento di cui all'articolo 10, comma 2,
          ed   e'   altresi'  legittimata  ad  esercitare  le  azioni
          conseguenti alla  distruzione,  allo  smarrimento  ed  alla
          sottrazione dei titoli immessi nel sistema.
            2.  E'  in  ogni  caso riservato ai titolari di azioni ed
          obbligazioni   immesse   nel    sistema,    nella    misura
          corrispondente  ai  diritti  incorporati  in  detti titoli,
          l'esercizio dei diritti previsti negli articoli 2351, 2367,
          2372, 2376, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2415, 2416, 2419,
          2422,  2437 del codice civile, nonche' nell'articolo 16 del
          decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito  in  legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno  1974, n. 216,
          modificata, da ultimo, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.
            3. La legittimazione all'esercizio dei diritti di cui  al
          comma  2  e'  attribuita  dall'esibizione di certificazioni
          attestanti la  partecipazione  al  sistema,  rilasciate  in
          conformita' alle proprie scritture contabili dai depositari
          di  cui  all'articolo 2 e recanti l'indicazione del diritto
          sociale esercitabile. Le  certificazioni  non  conferiscono
          altri  diritti oltre alla legittimazione di cui sopra. Sono
          nulli  gli  atti  di  disposizione  aventi  ad  oggetto  le
          certificazioni suddette.
            4.  Il  deposito  della  certificazione  tiene  luogo del
          deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile.
            5. Non puo' esservi, per gli stessi titoli, piu'  di  una
          certificazione  ai  fini della legittimazione all'esercizio
          degli stessi diritti.
            6. Si applica alla "Monte Titoli S.p.a."  il  divieto  di
          rappresentanza  di cui all'articolo 2372, quarto comma, del
          codice civile.
            7. I titoli di proprieta'  della  "Monte  Titoli  S.p.a."
          devono  essere  specificamente  individuati  ed annotati in
          apposito registro da essa tenuto.
            4. 1. Il depositante dei titoli immessi nel sistema puo',
          tramite il depositario e secondo le modalita' indicate  nel
          regolamento  di  cui all'articolo 10, comma 2, e riprodotte
          nel contratto di deposito, disporre in tutto o in parte dei
          diritti inerenti alle quantita' di titoli a lui spettanti a
          favore di altri depositanti o chiedere la  consegna  di  un
          corrispondente  quantitativo  di titoli della stessa specie
          in deposito presso la "Monte  Titoli  S.p.a".  Chi,  avendo
          ottenuto  la  certificazione di cui all'articolo 3, intenda
          trasferire i propri diritti o chieda la consegna dei titoli
          corrispondenti  deve  restituire   la   certificazione   al
          depositario  che  l'ha  rilasciata, salvo che la stessa non
          sia piu' idonea a produrre effetti.
            2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce
          gli effetti propri del trasferimento secondo la  disciplina
          legislativa della circolazione dei titoli. Resta fermo, per
          i   titoli  nominativi,  l'obbligo  della  annotazione  nel
          registro dell'emittente ai sensi e per  gli  effetti  della
          legislazione vigente.
            3.  Il  proprietario di titoli immessi nel sistema assume
          tutti i diritti e  gli  obblighi  conseguenti  al  deposito
          quando  provi  che  il  depositante  non  aveva  titolo per
          effettuarlo.
            5. 1. Chiunque, nelle certificazioni di cui  all'articolo
          3,  attesta  falsamente  fatti  di cui la certificazione e'
          destinata  a  provare  la  verita'  ovvero  da'  corso   al
          trasferimento o alla consegna di titoli senza aver ottenuto
          in   restituzione  le  certificazioni,  e'  punito  con  la
          reclusione da tre mesi a due anni.
            6. 1. L'immissione di titoli nel sistema non modifica gli
          obblighi  di  legge  connessi con la titolarita' di diritti
          sui titoli stessi.  Per i titoli immessi  nel  sistema,  le
          rilevazioni  e  le  comunicazioni  prescritte  dalle  norme
          vigenti  che  prevedono  la  individuazione  numerica   dei
          certificati  sono  effettuate  mediante l'indicazione della
          specie  e  della  quantita'  dei   titoli   cui   esse   si
          riferiscono.
            2.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  rilevazione  e  di
          aggiornamento del libro dei  soci  di  cui  all'articolo  5
          della  legge  29  dicembre  1962,  n.  1745, da parte degli
          emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi  dell'articolo
          6  della  stessa  legge.  Ai  fini  della presente legge il
          termine per le annotazioni  nel  libro  dei  soci  indicato
          nell'ultimo  comma  del  predetto  articolo 5 decorre dalla
          data di pagamento degli utili  o  da  quella  del  rilascio
          della  certificazione  per l'intervento in assemblea di cui
          all'articolo 3 della presente legge.
            3. Restano altresi' fermi obblighi di comunicazione  allo
          Schedario    generale    dei   titoli   azionari   previsti
          dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n.  1745,  da
          parte  degli  emittenti  e dei soggetti incaricati ai sensi
          dell'articolo 6  della  stessa  legge.  Il  Ministro  delle
          finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme
          di  applicazione della presente disposizione e di quella di
          cui al comma 2 dell'articolo 9; approva altresi' i  modelli
          delle  comunicazioni,  riguardanti  i  titoli depositati in
          amministrazione accentrata presso la "Monte Titoli S.p.a.".
            7. 1. I vincoli gravanti su titoli immessi nel sistema si
          trasferiscono, senza  effetti  novativi,  sui  diritti  del
          depositante;  con  la girata alla "Monte Titoli S.p.a.", le
          annotazioni dei vincoli sui certificati si  hanno  per  non
          apposte;  di  cio'  e'  fatta  menzione  sul  titolo. Detti
          vincoli e quelli costituiti  successivamente  risultano  da
          apposito registro tenuto dal depositano in conformita' agli
          articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.
            2.  L'iscrizione  del  vincolo nel registro, ai sensi del
          comma 1, produce gli effetti propri della costituzione  del
          vincolo  sul titolo.  Resta fermo, per i titoli nominativi,
          l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.
            3.  Nel  caso  di  ritiro  di  titoli  dal  sistema,   il
          depositario   fa   annotazione  dei  vincoli  sui  relativi
          certificati  con  l'indicazione  della  data   della   loro
          costituzione.
            4.   Le  registrazioni  e  le  annotazioni  previste  dal
          presente  articolo  sono  comunicate,  entro  tre   giorni,
          all'emittente per le conseguenti annotazioni.
            5. Nel caso di pignoramento di titoli immessi nel sistema
          gli  adempimenti  nei confronti dei comproprietari previsti
          dagli articoli 599 e 600 del  codice  di  procedura  civile
          sono eseguiti nei confronti della "Monte Titoli S.p.a.".
            8.  1.  La "Monte Titoli S.p.a." mette a disposizione del
          depositario i titoli di cui e' chiesto il ritiro. I  titoli
          nominativi sono girati al nome del depositario che completa
          la  girata  con  il  nome del giratario.   Il completamento
          della girata e' convalidato con timbro, data  e  firma  del
          depositario.
            2.  Per le girate alla stanza di compensazione si applica
          l'articolo 15 del regio decreto  29  marzo  1942,  n.  239,
          quale  modificato  dall'articolo 20 della legge 29 dicembre
          1962, n. 1745.
            3.  La  "Monte  Titoli  S.p.a.",  puo'   autenticare   la
          sottoscrizione  del girante anche quando la girata e' fatta
          a proprio favore. La sottoscrizione  da  essa  apposta  sul
          titolo   in   qualita'   di   girante  non  ha  bisogno  di
          autenticazione. La girata e la intestazione a favore  della
          "Monte  Titoli  S.p.a."  di titoli da immettere nel sistema
          fanno esplicita menzione della presente legge.
            9. 1. La "Monte Titoli S.p.a." comunica agli emittenti  i
          titoli  nominativi ad essa girati al fini delle conseguenti
          annotazioni nel libro  dei  soci;  dalle  annotazioni  deve
          risultare che esse sono eseguite ai sensi e per gli effetti
          della  presente legge. I depositari segnalano all'emittente
          i  nominativi  dei  soggetti   che   hanno   richiesto   la
          certificazione  di cui all'articolo 3, nonche' di coloro ai
          quali sono stati pagati dividendi e  di  coloro  che  hanno
          esercitato il diritto di opzione, specificando le quantita'
          dei titoli stessi. Le segnalazioni devono essere effettuate
          entro  tre  giorni  dagli  adempimenti  di cui sopra.   Gli
          emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.
            2. La "Monte Titoli S.p.a." e'  autorizzata  a  svolgere,
          anche  a  mezzo  dei depositari, le attivita' consentite ai
          soggetti di cui all'articolo  6  della  legge  29  dicembre
          1962, n. 1745.
            10.  1.  La  Commissione  nazionale  per le societa' e la
          borsa, d'intesa  con  la  Banca  d'italia,  determina,  con
          proprio  regolamento,  le  categorie di soggetti e i valori
          mobiliari di cui all'articolo 2, nonche' i casi, i  modelli
          e le modalita' di rilascio e di ritiro delle certificazioni
          di  cui  all'articolo  3  e  detta  le  altre  disposizioni
          necessarie per l'attuazione della presente  legge,  tenendo
          conto    in   particolare   dell'esigenza   di   assicurare
          trasparenza  ai  sistema.  I  relativi  provvedimenti  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
            2.   Lo   statuto   della  "Monte  Titoli  S.p.a."  e  il
          regolamento dei servizi  e  delle  condizioni  contrattuali
          sono  approvati dalla Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa, d'intesa con la Banca  d'Italia,  e  pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica. Il regolamento
          comprende le  tariffe  che  devono  essere  determinate  in
          misura   aderente   ai   costi   dei  servizi  prestati  ai
          depositari. I provvedimenti di approvazione  sono  adottati
          entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.
            3.   Nell'attivita'  di  custodia  e  di  amministrazione
          accentrata la "Monte Titoli S.p.a." e' responsabile per  le
          perdite   ed   i  danni  derivanti  da  dolo  o  colpa:  il
          depositario  risponde  in  solido,  salvo  il  diritto   di
          regresso  nei  rapporti interni. La regolamentazione di cui
          al comma 1 determina le garanzie  che  i  depositari  e  la
          "Monte  Titoli S.p.a."  devono prestare per il risarcimento
          dovuto  ai  depositanti;  determina  altresi'  modalita'  e
          condizioni   delle   garanzie,   anche  divesse  da  quelle
          assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti
          non imputabili alla "Monte Titoli S.p.a.".
            11.  1.  La  "Monte  Titoli  S.p.a."  e'  soggetta   alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31
          marzo  1975, n. 136, relative al controllo contabile e alla
          certificazione dei bilanci.
            12. 1. Il  capitale  della  "Monte  Titoli  S.p.a."  puo'
          appartenere  esclusivamente:  a)  ad aziende ed istituti di
          credito; b) ad agenti di cambio; c) alla Banca d'Italia; d)
          su base di reciprocita', ad organismi esteri che esercitano
          attivita' analoga a quella della "Monte Titoli S.p.a.";  e)
          ad   altri   soggetti   depositari   individuati  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 1.
            2. I soggetti di cui alle  lettere  a),  b),  d)  ed  e),
          possono    trasferire    le    rispettive    partecipazioni
          esclusivamente  alla  Banca  d'Italia.      Nel   caso   di
          successione  per  causa  di  morte,  i  successori  che non
          appartengano alle  categorie  di  soggetti  previsti  dalle
          lettere  b)  ed  e),  devono  cedere le partecipazioni alla
          Banca d'Italia, al prezzo concordato tra le  parti  ovvero,
          in  caso di dissenso, al prezzo stabilito da un collegio di
          tre arbitratori, dei quali due nominati da  ciascuna  delle
          parti e il terzo di comune accordo ovvero, in mancanza, dal
          presidente del tribunale di Milano.
            3.  Ciascun socio non puo' possedere piu' del 7 per cento
          del capitale sociale della  "Monte  Titoli  S.p.a.",  fatta
          eccezione per le partecipazioni della Banca d'Italia.
            4.  Le  partecipazioni  al  capitale  della "Monte Titoli
          S.p.a" non conformi alle prescrizioni dei commi  precedenti
          devono  essere  alienate  entro 12 mesi dal verificarsi del
          fatto che le rende tali; in  caso  di  mancata  alienazione
          entro  detto  termine e' sospeso l'esercizio del diritto di
          voto per l'intera partecipazione. Le azioni  per  le  quali
          non  puo' essere esercitato, a norma del presente comma, il
          diritto di voto  sono  computate  ai  fini  della  regolare
          costituzione  dell'assemblea.  Alle predette alienazioni si
          applicano le disposizioni del comma 2.
            13.  1.  La  Banca  d'Italia  nomina  un  componente  del
          consiglio di amministrazione della "Monte Titoli S.p.a." Il
          collegio sindacale e' composto da cinque membri effettivi e
          due supplenti. La Banca d'Italia e la Commissione nazionale
          per  le  societa'  e  la borsa nominano ciascuna un sindaco
          effettivo.
            14. 1. Il Ministro del tesoro  puo',  nei  modi  da  esso
          stabiliti,  disporre, a mezzo di funzionari della Direzione
          generale del tesoro, ispezioni per accertare la regolarita'
          della gestione della "Monte Titoli S.p.a.".
            2. Nel caso di accertate gravi irregolarita', il Ministro
          del   tesoro  puo'  disporre  lo  scioglimentodegli  organi
          amministrativi,  con  proprio  decreto   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica. Con tale decreto sono
          nominati  uno   o   piu'   comimissari   straordinari   per
          l'amministrazione  della  societa'  e  sono  determinate le
          indennita spettanti ai commissari, a carico della  societa'
          stessa.  Le  funzioni  dei commissari durano per il periodo
          massimo di sei mesi.  Prima  della  cessazione  dalle  loro
          funzioni, i commissari provvedono agli adempimenti di legge
          e  di  statuto  necessari per la ricostruzione degli organi
          amministrativi della societa'.
            3. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza di societa' ai
          sensi dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, il Ministro del tesoro dispone, con  proprio  decreto,
          la  liquidazione  coatta  amministrativa  della societa' ai
          sensi  del  predetto  regio  decreto,  con  esclusione  del
          fallimento.
            15.  1.  La  "Monte Titoli S.p.a." delibera modificazioni
          statutarie necessarie  ad  escluderne  l'appartenenza  alla
          categoria  delle  societa'  fiduciarie,  nonche'  le  altre
          occorrenti  per  l'adeguamento  delle  disposizioni   della
          presente  legge,  entro trenta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge stessa; a tal  fine  il  termine  per
          l'avviso  di  convocazione dell'assemblea straordinaria, di
          cui all'articolo 2366, secondo comma, del codice civile  e'
          ridotto  a  cinque giorni. Ai fini dell'approvazione di cui
          al comma 2 dell'articolo 10 la deliberazione e'  trasmessa,
          entro  il termine di tre giorni, alla Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa e alla Banca d'Italia;
            2.  Entro  novanta  giorni  dalla   pubblicazione   della
          deliberazione   concernente  le  modifiche  statutarie,  la
          "Monte Titoli S.p.a." 3 adotta il regolamento dei servizi e
          delle condizioni contrattuali nelle  forme  previste  dallo
          statuto  stesso  e  ne  trasmette  copia  alla  Commissione
          nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  ed  alla  Banca
          d'Italia. Si applica il comma 2 dell'articolo 10.
            3.  Contestualmente  all'approvazione  del regolamento di
          cui al comma 2 la Commissione nazionale per le  societa'  e
          la  borsa,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  adotta  le
          disposizioni regolamentari di cui all'articolo 10, comma 1.
            16. 1. Fino alla pubblicazione  del  regolamento  di  cui
          all'articolo  15,  comma  2,  la  "Monte  Titoli S.p.a." e'
          soggetta alla vigilanza del Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  ai  sensi  dell'articolo 2
          della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
            17. 1. I rapporti di amministrazione  accentrata  con  la
          "Monte Titoli S.p.a.", posti in essere anche dopo l'entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  continuano  ad  essere
          disciplinati, fino alla pubblicazione  del  regolamento  di
          cui all'articolo 15, dalle disposizioni contrattuali da cui
          derivano.   Entro  venti  giorni  dalla  pubblicazione  del
          regolamento, i depositari comunicano ai depositanti i nuovi
          modelli contrattuali.   Qualora,  entro  venti  giorni  dal
          ricevimento  della comunicazione, i depositanti non inviino
          disdetta scritta, si applicano le disposizioni contrattuali
          previste dai modelli comunicati.
            18.  1.  I  termini  per  le  comunicazioni che la "Monte
          Titoli S.p.a."   e' tenuta ad  effettuare,  quale  societa'
          fiduciaria,  ai  sensi  della  legge 4 giugno 1985, n. 281,
          cosi' come determinati dall'articolo 1 del decreto-legge  7
          ottobre  1985,  n.  506,  quale  sostituito  dalla legge di
          conversione 5 dicembre 1985, n. 700,  sono  prorogati  fino
          alla pubblicazione dello statuto ai sensi dell'articolo 15,
          comma 1, della presente legge. Da tale data cessa l'obbligo
          relativo alle suddette comunicazioni.
            2.  Anche  in  vigenza  della presente legge permangono a
          carico  dei  portatori   dei   titoli   gli   obblighi   di
          comunicazione  di  cui  al decreto-legge 7 ottobre 1985, n.
          506, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  5
          dicembre 1985. 700.
            19.  1. La presente legge entra in vigore il giorno della
          sua   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale    della
          Repubblica.