Art. 46
               Accesso degli stranieri alle universita'

    1.  In  armonia  con  gli orientamenti comunitari sull'accesso di
  studenti  stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla
  base   di   criteri   predeterminati   e   in   applicazione  della
  regolamentazione   sugli   accessi   all'istruzione  universitaria,
  stabiliscono,  entro  il  31  dicembre  di ogni anno, il numero dei
  posti  da  destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri
  ai  corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo.
  anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e
  della  cooperazione  allo  sviluppo,  fatti  salvi  gli  accordi di
  collaborazione  universitaria  con  i  Paesi terzi. Sono ammessi in
  soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi
  di  accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo,
  nonche' di accordi fra universita' italiane e universita' dei Paesi
  interessati,  studenti  stranieri  beneficiari  di borse di studio,
  assegnate  per  l'intera  durata  dei corsi medesimi, dal Ministero
  degli  affari  esteri  o  dal Governo del Paese di provenienza. Nel
  caso  di  accesso  a  corsi  a  numero  programmato l'ammissione e'
  comunque  subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle
  strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
    2.  Sulla  base  dei  dati forniti dalle universita' al Ministero
  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
  del  comma 1, e' emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
  39  del  testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i
  conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di
  ingresso.  A  tal  fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e'
  valutata  considerando  anche le garanzie prestate con le modalita'
  di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
  servizi  abitativi  forniti da pubbliche amministrazioni o da altri
  soggetti   pubblici   o   privati   italiani,  o  per  i  quali  le
  amministrazioni  stesse  o gli altri soggetti attestino che saranno
  forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
    3. Le universita' italiane istituiscono, anche in convenzione con
  altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni, corsi
  di  lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti
  dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di
  soggiorno  per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di
  cui  al  comma  2,  nonche' gli stranieri indicati all'articolo 39,
  comma  5,  del  testo  unico,  i quali non siano in possesso di una
  certificazione  attestante  una  adeguata  conoscenza  della lingua
  italiana.  Al  termine  dei  corsi  e'  rilasciato  un attestato di
  frequenza.
    4.  I  visti  e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono
  rinnovati  agli  studenti  che  nel  primo  anno  di  corso abbiano
  superato  una  verifica  di profitto e negli anni successivi almeno
  due  verifiche.  Per  gravi  motivi  di salute o di forza maggiore,
  debitamente  documentati,  il  permesso  di  soggiorno  puo' essere
  rinnovato  anche allo studente che abbia superato una sola verifica
  di  profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi
  non  possono essere comunque, rilasciati per piu' di tre anni oltre
  la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno puo' essere
  ulteriormente    rinnovato    per    conseguire    il   titolo   di
  specializzazione   o   il   dottorato  di  ricerca  per  la  durata
  complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
    5.  Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con
  gli  studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto
  allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli
  interventi  non destinati alla generalita' degli studenti, quali le
  borse  di  studio,  i  prestiti  d'onore ed i servizi abitativi, in
  conformita'  con  le  disposizioni previste dal vigente decreto del
  Presidente  del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4
  della  stessa  legge  n.  390  del  1991. La condizione economica e
  patrimoniale  degli  studenti  stranieri  e'  valutata  secondo  le
  modalita'  e  le  relative  tabelle previste dal citato decreto del
  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e certificata con apposita
  documentazione  rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove
  i  redditi  sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle
  autorita'  diplomatiche  italiane  competenti  per territorio. Tale
  documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche
  o   consolari   estere  in  Italia  per  quei  Paesi  ove  esistono
  particolari  difficolta'  a  rilasciare la certificazione attestata
  dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai
  sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Nella  compilazione  delle  graduatorie generali per l'attribuzione
  dei   predetti   benefici  le  regioni  e  le  universita'  possono
  riservare,  comunque,  una  percentuale  di  posti  a  favore degli
  studenti   stranieri.   Le  regioni  possono  consentire  l'accesso
  gratuito  al  servizio  di  ristorazione agli studenti stranieri in
  condizioni,  opportunamente  documentate,  di  particolare  disagio
  economico.
    6.   Per   le   finalita'   di  cui  al  comma  5  le  competenti
  rappresentanze   diplomatiche   consolari  italiane  rilasciano  le
  dichiarazioni  sulla  validita'  locale,  ai fini dell'accesso agli
  studi  universitari,  dei  titoli  di  scuola secondaria stranieri,
  fornendo  contestualmente  informazioni sulla scala di valori e sul
  sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio
  annotato   sul   titolo   di   studio.  Con  decreto  del  Ministro
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, di
  concerto  con  il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
  degli  affari  esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza
  per  la  valutazione  del  voto  o  giudizio  riportato  sul titolo
  straniero  con  la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico
  italiano.
 
          Note all'art. 46:
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 39, comma 4, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
          "4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
          regolamento  di attuazione, sulla base delle disponibilita'
          comunicate  dalle  universita', e disciplinato annualmente,
          con  decreto  del Ministro degli affari esteri, di concerto
          con   il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica e con il Ministro dell'interno,
          il  numero  massimo dei visti di ingresso e dei permessi di
          soggiorno  per l'accesso all'istruzione universitaria degli
          studenti  stranieri  residenti  all'estero.  Lo  schema  di
          decreto  e'  trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
          parere  delle  Commissioni  competenti  per  materia che si
          esprimono  entro  i successivi trenta giorni". - Si riporta
          il  testo  dell'art.  4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390
          (Norme sul diritto agli studi universitari):
          "Art.  4  (Uniformita'  di  trattamento).  - 1. Con decreto
          emanato  dal  Presidente del Consiglio dei Minsitri, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  seguito denominato "Ministro", sentiti il
          Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e  la  Consulta
          nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:
          a)  i  criteri  per  la  determinazione  dcl merito e delle
          condizioni   economiche  degli  studenti,  nonche'  per  la
          definizione  delle relative procedure di selezione, ai fini
          dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di
          cui  alla  presente  legge  non  destinati alla generalita'
          degli  studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
          sulla  base  della  natura  e  dell'ammontare  del  reddito
          imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
          b)   le   tipologie  minime  e  i  relativi  livelli  degli
          interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
          c)  gli  indirizzi  per  la graduale riqualificazione della
          spesa  a  favore  degli  interventi  riservati  ai capaci e
          meritevoli privi di mezzi.
          2.  Il  decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima
          dell'inizio   del   primo   dei   tre  anni  accademici  di
          riferimento,   acquisito   il   parere   della   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400. In prima applicazione il decreto e' emanato
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno
          accademico  successivo  a  quello  in  corso  alla  data di
          emanazione  del  decreto  stesso".  -  Si  riporta il testo
          dell'art.  17, comma quarto, della legge 4 gennaio 1968, n.
          15 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2):
          "Le  firme  sugli atti e documenti formati nello Stato e da
          valere   nello  Stato,  rilasciati  da  una  rappresentanza
          diplomatica  o consolare estera residente nello Stato, sono
          legalizzate a cura delle prefetture".