Art. 36 
 
 
          Regolazione indipendente in materia di trasporti 
 
  1. All'articolo 37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei  servizi  di
pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'
istituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguito
denominata "Autorita'", la quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del  presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore  dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  locali
di  cui  al  titolo  V  della  parte  seconda   della   Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data  di
adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
14 novembre 1995, n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui
alla medesima legge. 
      1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente
e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai
funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  e
degli uffici e ne risponde al presidente. 
      1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel  rispetto
dell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  nei
settori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  non
possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  di
qualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   di
rappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  o
indiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  non
possono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nomina
dei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  non
rinnovabilita' del mandato. 
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 
    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  in
ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,
aeroporti e porti; 
    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori; 
    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); 
    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   e
offerta; 
    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la
protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 
    f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare e a stabilire  i  criteri  per  la
nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara non sussistano  condizioni  discriminatorie  o  che  impediscano
l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara  non
costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un  fattore  di
discriminazione  tra  le  imprese  partecipanti.  In   questi   casi,
all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo  di  diciotto
mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,  per  l'acquisizione
del  materiale  rotabile  indispensabile  per  lo   svolgimento   del
servizio; 
    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi
basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per
le nuove concessioni; a definire  gli  ambiti  ottimali  di  gestione
delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione
plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   per
confronto; 
    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a
svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanza
istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1
del 2012 in attuazione  della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti
aeroportuali; 
    i) con particolare riferimento all'infrastruttura ferroviaria,  a
svolgere tutte  le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  di  cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e,  in
particolare, a definire i criteri per la determinazione  dei  pedaggi
da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di  assegnazione
delle tracce e della capacita'  e  a  vigilare  sulla  loro  corretta
applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; 
    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documenti
non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  nei
limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.
L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggio
dei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali
progetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
pubbliche nazionali e europee; 
    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e
verificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizio
taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parte
dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
      1)  l'incremento  del  numero  delle   licenze   ove   ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per
confronto nell'ambito di realta' europee comparabili,  a  seguito  di
un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  a
comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   in
conformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,
che assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  I
proventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  che
sono gia' titolari di licenza; 
      2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni  una
maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  il
taxi ad uso collettivo o altre forme; 
      3) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  per
percorsi prestabiliti; 
      4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando
criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  alla
conoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della
normativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  del
settore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
l'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   e
adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),
l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  del
Lazio.»; 
    b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata  ai
sensi del medesimo comma»; 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno  competenze  in  materia  di  sicurezza  e
standard tecnici delle infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmettono
all'Autorita'  le  delibere  che  possono  avere  un  impatto   sulla
concorrenza tra operatori del settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso
alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di  fornire
segnalazioni  e  pareri  circa  la  congruenza  con  la   regolazione
economica»; 
    d)  al  comma  5,  primo  periodo,  sono  soppresse  le   parole:
«individuata ai sensi del comma 2»; 
    e) al comma 6: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal
suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di
euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica»; 
      2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
      3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29,  ultimo  periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del
presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, determinata in ottanta unita',  e  nei  limiti
delle risorse disponibili, mediante  apposita  selezione  nell'ambito
del personale dipendente da  pubbliche  amministrazioni  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  ed  esperienza
richiesti  per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale  da
garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre  pubbliche
amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di
provenienza. A seguito del versamento  dei  contributi  di  cui  alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'
nella qualifica assunta in sede di selezione»; 
    f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita',
determinata  con  propria  delibera,  le  funzioni  e  le  competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo  continuano  ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici  competenti
nei diversi settori  interessati.  A  decorrere  dalla  stessa  data,
l'Ufficio per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  (URSF)  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  provvede  alla  riduzione  della  dotazione  organica  del
personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda  fascia  in  misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di  livello  generale  e  non
generale soppressi. Sono, altresi',  soppressi  gli  stanziamenti  di
bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 
      6-ter.  Restano  ferme  le  competenze  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  di
programma nonche' di atti convenzionali, con particolare  riferimento
ai profili di finanza pubblica». 
  2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari  di
licenza per il servizio taxi  possano  svolgere  servizi  integrativi
quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o  mediante  altre   forme   di
organizzazione del servizio»; 
    b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Per il  servizio  di  taxi  e'  consentito  l'esercizio
dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che  hanno
rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai  sindaci
dei comuni interessati»; 
    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito  orario  del  turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da  chiunque  abbia  i
requisiti di professionalita' e moralita' richiesti  dalla  normativa
vigente». 
  3.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale ed»; 
      2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«secondo i  criteri  e  le  metodologie  stabiliti  dalla  competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro  successiva
approvazione»; 
      3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
        «f) vigilanza sull'attuazione, da  parte  dei  concessionari,
delle leggi e dei regolamenti concernenti la  tutela  del  patrimonio
delle strade e  delle  autostrade  statali,  nonche'  la  tutela  del
traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da  parte  dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti  necessari  ai  fini  della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»; 
    b) al comma 3: 
      1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' svolgere le attivita' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26  febbraio  1994,
n. 143»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori  inerenti  la
rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a
pedaggio e in gestione  diretta,  che  equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita'». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  37  del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti. 
              1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre
          1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di  regolazione  dei
          trasporti, di  seguito  denominata  "Autorita'",  la  quale
          opera in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio  e
          di valutazione. La  sede  dell'Autorita'  e'  definita  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          entro il termine del 30  aprile  2012.  In  sede  di  prima
          attuazione   del    presente    articolo,    il    collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
              b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
              c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
              d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
              e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              f) a definire gli  schemi  dei  bandi  delle  gare  per
          l'assegnazione dei servizi  di  trasporto  in  esclusiva  e
          delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
          gare  e  a  stabilire  i  criteri  per  la   nomina   delle
          commissioni aggiudicatrici; con  riferimento  al  trasporto
          ferroviario  regionale,  l'Autorita'   verifica   che   nei
          relativi  bandi   di   gara   non   sussistano   condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio; 
              g) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
              h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di
          Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
          del predetto decreto-legge n.  1  del  2012  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
              i)  con  particolare   riferimento   all'infrastruttura
          ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di  organismo  di
          regolazione di cui all'articolo 37 del decreto  legislativo
          8 luglio 2003, n. 188, e,  in  particolare,  a  definire  i
          criteri per la determinazione  dei  pedaggi  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura e  i  criteri  di  assegnazione
          delle tracce e della capacita'  e  a  vigilare  sulla  loro
          corretta    applicazione    da    parte     del     gestore
          dell'infrastruttura; 
              l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
              m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
              1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto
          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla
          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee
          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive
          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche
          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in
          conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
          deroga ove la programmazione  numerica  manchi  o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
              2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
              4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
              n) con riferimento alla disciplina di cui alla  lettera
          m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
              a) puo' sollecitare  e  coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
              b)  determina  i  criteri  per   la   redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
              c)   propone    all'amministrazione    competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
              d) richiede a chi ne e' in possesso le  informazioni  e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
              e) se sospetta possibili violazioni  della  regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
              f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
          gli atti di regolazione adottati e con gli impegni  assunti
          dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
          opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda  adottare
          una decisione volta  a  fare  cessare  un'infrazione  e  le
          imprese  propongano   impegni   idonei   a   rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
              g) valuta i  reclami,  le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
              h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
          onerose  per  la  conciliazione  e  la  risoluzione   delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
              i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,  da
          atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
          fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
          dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
          canoni, pedaggi, diritti e prezzi  sottoposti  a  controllo
          amministrativo, comunque denominati,  di  inosservanza  dei
          criteri   per   la   separazione   contabile   e   per   la
          disaggregazione dei costi  e  dei  ricavi  pertinenti  alle
          attivita'  di  servizio  pubblico  e  di  violazione  della
          disciplina  relativa   all'accesso   alle   reti   e   alle
          infrastrutture o  delle  condizioni  imposte  dalla  stessa
          Autorita', nonche' di inottemperanza  agli  ordini  e  alle
          misure disposti; 
              l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria  fino
          all'1 per  cento  del  fatturato  dell'impresa  interessata
          qualora: 
              1)  i  destinatari  di  una  richiesta   della   stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
              2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire
          ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
          nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
          fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; 
              m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla
          lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento  del
          fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. Alle attivita'  di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo si provvede come segue: 
              a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
          e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo
          di 5 milioni di euro, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica; 
              b) mediante un contributo  versato  dai  gestori  delle
          infrastrutture  e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non
          superiore  all'uno  per  mille  del   fatturato   derivanti
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
          esercizio. Il contributo  e'  determinato  annualmente  con
          atto dell'Autorita', sottoposto ad  approvazione  da  parte
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  termine  di
          trenta giorni dalla  ricezione  dell'atto,  possono  essere
          formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma;  in  assenza
          di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. 
              b-bis) ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data,
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 , commi  7,  8,  9,
          10, 11, 28 e 29 della citata legge n. 481 del 1995: 
              "7. Ciascuna Autorita' e' organo collegiale  costituito
          dal presidente e da due membri, nominati  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
          Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente
          sottoposte   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. In  nessun  caso  le  nomine  possono  essere
          effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
          predette  Commissioni  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
          componenti.  Le  medesime  Commissioni  possono   procedere
          all'audizione delle persone designate.  In  sede  di  prima
          attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari
          si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
          parere; decorso tale termine il  parere  viene  espresso  a
          maggioranza assoluta. 
              8. I componenti di ciascuna Autorita' sono  scelti  fra
          persone dotate di alta e  riconosciuta  professionalita'  e
          competenza nel settore; durano in carica sette anni  e  non
          possono essere confermati. A pena  di  decadenza  essi  non
          possono esercitare, direttamente o  indirettamente,  alcuna
          attivita'   professionale   o   di    consulenza,    essere
          amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o  privati
          ne' ricoprire altri uffici pubblici  di  qualsiasi  natura,
          ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
          partiti politici ne' avere interessi  diretti  o  indiretti
          nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
          medesima  Autorita'.  I  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche sono collocati fuori ruolo  per  l'intera  durata
          dell'incarico. 
              9.   Per   almeno   quattro   anni   dalla   cessazione
          dell'incarico i  componenti  delle  Autorita'  non  possono
          intrattenere, direttamente o  indirettamente,  rapporti  di
          collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese
          operanti nel settore di competenza; la violazione  di  tale
          divieto e' punita, salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
          somma tra 50 milioni di lire e l'importo del  corrispettivo
          percepito e, nel  massimo,  alla  maggiore  somma  tra  500
          milioni di lire e l'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore che abbia violato tale divieto si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento del  fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a  300
          milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire,  e,
          nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito  sia
          stato  reiterato,  la   revoca   dell'atto   concessivo   o
          autorizzativo. I valori di tali  sanzione  sono  rivalutati
          secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
              10.  I  componenti  e  i  funzionari  delle  Autorita',
          nell'esercizio delle funzioni, sono  pubblici  ufficiali  e
          sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta  salva  la  riserva
          all'organo collegiale di  adottare  i  provvedimenti  nelle
          materie  di   cui   al   comma   12,   per   garantire   la
          responsabilita'  e  l'autonomia  nello  svolgimento   delle
          procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n.  241  ,  e  successive  modificazioni,  e  del   decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni,  si   applicano   i   principi   riguardanti
          l'individuazione  e  le  funzioni  del   responsabile   del
          procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione  tra
          funzioni di indirizzo e controllo, attribuite  agli  organi
          di vertice, e quelli concernenti le  funzioni  di  gestione
          attribuite ai dirigenti. 
              11. Le indennita' spettanti ai componenti le  Autorita'
          sono determinate con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro." 
              "28.  Ciascuna  Autorita',  con   propri   regolamenti,
          definisce, entro trenta giorni dalla sua  costituzione,  le
          norme   concernenti   l'organizzazione   interna    e    il
          funzionamento, la pianta organica del personale  di  ruolo,
          che non puo' eccedere le centoventi  unita',  l'ordinamento
          delle carriere, nonche', in base  ai  criteri  fissati  dal
          contratto collettivo di lavoro in  vigore  per  l'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  e  tenuto  conto
          delle specifiche esigenze funzionali  e  organizzative,  il
          trattamento giuridico  ed  economico  del  personale.  Alle
          Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,  fatto
          salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo. 
              29. Il regolamento  del  personale  di  ruolo  previsto
          nella  pianta  organica  di  ciascuna   Autorita'   avviene
          mediante pubblico concorso, ad  eccezione  delle  categorie
          per le quali sono previste assunzioni in base  all'articolo
          16 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56  ,  e  successive
          modificazioni. In sede di prima attuazione  della  presente
          legge  ciascuna  Autorita'   provvede   mediante   apposita
          selezione anche nell'ambito  del  personale  dipendente  da
          pubbliche amministrazioni in possesso  delle  competenze  e
          dei requisiti di professionalita' ed  esperienza  richiesti
          per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale   da
          garantire la massima neutralita' e  imparzialita'  comunque
          nella misura massima del 50 per cento  dei  posti  previsti
          nella pianta organica.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  36  del   citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 36. Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
          S.p.A. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  istituita,  ai
          sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  presso   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  con  sede
          in  Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture  stradali   e
          autostradali. Il potere di indirizzo,  di  vigilanza  e  di
          controllo sull'Agenzia e'  esercitato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
              2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,  svolge
          i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
          e  le  procedure  previste  a  legislazione   vigente   per
          l'approvazione di contratti di programma  nonche'  di  atti
          convenzionali  e  di  regolazione  tariffaria  nel  settore
          autostradale e nei limiti delle  risorse  disponibili  agli
          specifici scopi: 
              a) proposta  di  programmazione  della  costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
          Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti  negativi
          sulla  finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente  alla
          medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
          della concessione di gestione di autostrade per le quali la
          concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
              b) quale amministrazione concedente: 
              1) selezione dei concessionari autostradali e  relativa
          aggiudicazione; 
              2)   vigilanza   e    controllo    sui    concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione; 
              3) in alternativa  a  quanto  previsto  al  numero  1),
          affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di  cui
          alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
          per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
          la  costruzione  e  gestione  di  nuove   autostrade,   con
          convenzione  da  approvarsi  con   decreto   del   Ministro
          dell'infrastruttura e dei  trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze; 
              4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
          delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
          Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni  Autostradali
          Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali   Piemontesi
          s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture  autostradali,
          assentite o  da  assentire  in  concessione,  di  rilevanza
          regionale; 
              c)  approvazione  dei  progetti  relativi   ai   lavori
          inerenti la rete  stradale  ed  autostradale  di  interesse
          nazionale,  che  equivale  a  dichiarazione   di   pubblica
          utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione  delle  leggi
          in materia di espropriazione per pubblica utilita'; 
              d)   proposta   di   programmazione   del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
              e) proposta in ordine  alla  regolazione  e  variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione; 
              f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti
          la tutela del patrimonio delle strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai
          fini  della  sicurezza  del  traffico   sulle   strade   ed
          autostrade medesime; esercizio, per le  strade  statali  ed
          autostrade ad essa affidate,  dei  diritti  ed  dei  poteri
          attribuiti all'ente proprietario; 
              g) effettuazione e partecipazione a studi,  ricerche  e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
              h)  effettuazione,  a  pagamento,   di   consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas   s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
              a) costruire e gestire le strade,  ivi  incluse  quelle
          sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,  anche  per
          effetto di  subentro  ai  sensi  del  precedente  comma  2,
          lettere a) e b) incassandone tutte le entrate  relative  al
          loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria; 
              b)   realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
              c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
          il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
          destinati al  servizio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali; 
              d) espletare, mediante il proprio personale, i  compiti
          di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
              4. Entro la data del 31 luglio 2012, l'Agenzia subentra
          ad  Anas  s.p.a.  nelle  funzioni  di  concedente  per   le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
              5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui  al
          comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
          in   materia    all'Ispettorato    di    vigilanza    sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali sono conseguentemente soppressi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2012.  Il  personale  degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  e'  trasferito  all'Agenzia,  per   formarne   il
          relativo  ruolo   organico.   All'Agenzia   sono   altresi'
          trasferite  le  risorse  finanziarie  previste  per   detto
          personale a legislazione vigente nello stato di  previsione
          del Ministero delle infrastrutture, nonche' le  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 1020,  della  legge  n.  296  del
          2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla  vigilanza
          sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
          di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia.  Al
          personale trasferito si applica la disciplina dei contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia. 
              6.  Entro  il  31  dicembre  2011  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  predispongono
          lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
          2012, l'Agenzia di cui al  comma  1  sottoscrive  con  Anas
          s.p.a. in funzione  delle  modificazioni  conseguenti  alle
          disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7. Entro il  31  luglio  2012,  la  societa'  ANAS  Spa
          trasferisce   alla   societa'   Fintecna   Spa   tutte   le
          partecipazioni   detenute   da   ANAS   Spa   in   societa'
          co-concedenti; la cessione e' esente da imposte  dirette  e
          indirette e da tasse. 
              7-bis. La cessione di cui  al  comma  7  e'  realizzata
          dalle societa' Fintecna Spa e  ANAS  Spa  al  valore  netto
          contabile risultante  al  momento  della  cessione  ovvero,
          qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore  risultante  da
          una perizia effettuata da un collegio di tre  esperti,  due
          dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e  il
          terzo, in  qualita'  di  presidente,  congiuntamente  dalle
          stesse, con oneri a carico della societa' richiedente. 
              8. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto
          dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              9.  L'amministratore  unico  provvede   altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 1° gennaio 2012,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del  decreto  di
          approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea  di
          Anas  s.p.a.  per  la  ricostituzione  del   consiglio   di
          amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede  i
          requisiti  necessari  per  stabilire  forme  di   controllo
          analogo del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   sulla
          societa', al fine di assicurare la funzione  di  organo  in
          house dell'amministrazione. 
              10. L'articolo 1, comma 1023, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' abrogato. 
              10-bis.  Il  comma  12  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «12. Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
          il soggetto pubblicizzato».". 
              Si riporta il testo degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
              "Art. 71. Oggetto e ambito di applicazione 
              1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la
          determinazione e la riscossione  dei  diritti  aeroportuali
          negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 
              2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare
          ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo
          25 luglio 1997, n. 250, e' istituita l'Autorita'  nazionale
          di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di
          regolazione  economica  nonche'  di   vigilanza,   di   cui
          all'articolo  80,  con  l'approvazione   dei   sistemi   di
          tariffazione e dell'ammontare dei diritti,  inclusi  metodi
          di tariffazione pluriennale, anche  accorpata  per  servizi
          personalizzati,   che    garantiscono    annualmente    gli
          adeguamenti inflattivi. 
              3. I modelli di tariffazione, approvati  dall'Autorita'
          previo parere  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei
          Trasporti e del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,
          sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi,
          a obiettivi  di  efficienza  nonche',  nell'ambito  di  una
          crescita   bilanciata   della    capacita'    aeroportuale,
          all'incentivazione  degli  investimenti   correlati   anche
          all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo  ed
          alla qualita' dei servizi. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          previa  istruttoria  dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui
          all'articolo 73,  trasmette  annualmente  alla  Commissione
          europea una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui al  presente  Capo  e  della  normativa
          comunitaria. 
              5. Le disposizioni di  cui  al  presente  Capo  non  si
          applicano ai  diritti  riscossi  per  la  remunerazione  di
          servizi di navigazione aerea di rotta e  di  terminale,  di
          cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del
          6 dicembre 2006, ne' ai diritti  riscossi  a  compenso  dei
          servizi di  assistenza  a  terra  di  cui  all'allegato  al
          decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,  di  attuazione
          della direttiva 96/67/CE  del  Consiglio,  del  15  ottobre
          2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi  di
          assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', ne'  ai
          diritti riscossi per finanziare l'assistenza  fornita  alle
          persone con disabilita' e alle persone a mobilita'  ridotta
          di cui al regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 
              Art. 72. Definizioni 
              1. Ai fini del presente Capo si intende per: 
              a)   aeroporto:   qualsiasi    terreno    appositamente
          predisposto per l'atterraggio, il decollo e le  manovre  di
          aeromobili, inclusi gli  impianti  annessi  che  esso  puo'
          comportare per le esigenze del traffico e per  il  servizio
          degli aeromobili nonche' gli impianti necessari per fornire
          assistenza ai servizi aerei commerciali; 
              b)  gestore  aeroportuale:  il  soggetto  al  quale  le
          disposizioni  legislative,  regolamentari  o   contrattuali
          affidano, insieme con altre attivita' o in  via  esclusiva,
          il compito di amministrare e di gestire  le  infrastrutture
          aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di
          controllare le attivita' dei vari operatori presenti  negli
          aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; 
              c) utente dell'aeroporto: qualsiasi  persona  fisica  o
          giuridica che trasporti per via aerea passeggeri,  posta  e
          merci, da e per l'aeroporto di base; 
              d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi  a  favore
          del   gestore   aeroportuale   e   pagati   dagli    utenti
          dell'aeroporto per l'utilizzo delle  infrastrutture  e  dei
          servizi  che  sono  forniti  esclusivamente   dal   gestore
          aeroportuale  e  che  sono  connessi  all'atterraggio,   al
          decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili
          e alle operazioni relative  ai  passeggeri  e  alle  merci,
          nonche' ai corrispettivi  per  l'uso  delle  infrastrutture
          centralizzate dei beni di uso comune  e  dei  beni  di  uso
          esclusivo; 
              e)  rete  aeroportuale:   un   gruppo   di   aeroporti,
          debitamente  designato  come  tale  da  uno  Stato  membro,
          gestiti dallo stesso gestore aeroportuale. 
              Art. 73. Autorita' nazionale di vigilanza 
              1.   Nelle   more    dell'istituzione    dell'autorita'
          indipendente  di   regolazione   dei   trasporti   di   cui
          all'articolo 36, comma 1, del presente decreto le  funzioni
          dell'Autorita' di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale
          per l'aviazione civile (ENAC). 
              2. Al fine dello svolgimento  delle  funzioni,  di  cui
          all'articolo  71,  comma  3,  attribuite  all'Autorita'  di
          vigilanza, nell'ambito dell'ENAC e' istituita la «Direzione
          diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti  della
          dotazione organica, finanziaria e  strumentale  disponibile
          all'entrata in vigore del presente decreto, che  opera  con
          indipendenza di valutazione e di giudizio. 
              3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita'  e
          l'indipendenza  dell'Autorita'  di  vigilanza,  l'attivita'
          della Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle altre
          attivita'  svolte  dall'ENAC   mediante   apposite   regole
          amministrative e contabili e, in  ogni  caso,  da  efficaci
          barriere  allo  scambio  di  informazioni   sensibili   che
          potrebbero avere significativi effetti tra  i  responsabili
          del trattamento di dati privilegiati. 
              4. La Direzione diritti aeroportuali e'  costituita  da
          un dirigente e da un massimo di dodici esperti  in  materia
          giuridico-economica nonche' da cinque unita'  di  personale
          tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo
          dirigenziale, professionale e  tecnico  amministrativo  del
          vigente contratto di lavoro  ENAC.  Il  Direttore  generale
          dell'ENAC provvede all'individuazione  del  personale,  che
          mantiene il  trattamento  giuridico  ed  economico  vigente
          all'entrata    in    vigore    del    presente     decreto,
          prioritariamente  nell'ambito  della   Direzione   centrale
          sviluppo economico. 
              5. Al fine di  garantire  le  risorse  necessarie  alla
          costituzione  ed   al   funzionamento   dell'Autorita'   di
          vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, e' fissata  la
          misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti  e
          dei  gestori  aeroportuali,  di  cui  all'articolo  71,  da
          utilizzarsi a copertura dei costi della struttura. 
              6. Il decreto, di cui al comma  5,  dispone  in  ordine
          alla corresponsione degli importi all'ENAC, da  effettuarsi
          alle scadenze e con le modalita' previste per il versamento
          del   canone   di    concessione    aeroportuale    nonche'
          all'eventuale  adeguamento  della  misura.  Con  lo  stesso
          decreto  e'  ridotto   il   contributo   dello   Stato   al
          funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle
          spese  non   piu'   sostenute   dall'Ente,   correlate   al
          funzionamento della Direzione trasformata in  Autorita'  ai
          sensi del presente Capo. 
              Art. 74. Reti aeroportuali 
              1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previo parere  della  Conferenza  Unificata,
          sono  designate  le  reti   aeroportuali   sul   territorio
          italiano. 
              2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore
          aeroportuale di una  rete  aeroportuale  ad  introdurre  un
          sistema di tariffazione aeroportuale comune  e  trasparente
          da applicare all'intera rete, fermi restando i principi  di
          cui al successivo articolo 80, comma 1. 
              3.  L'Autorita'  di  vigilanza,  nel   rispetto   della
          normativa europea, informandone la Commissione europea,  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, puo' consentire al
          gestore   aeroportuale   di   applicare   un   sistema   di
          tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti  che
          servono la stessa  citta'  o  agglomerato  urbano,  purche'
          ciascun aeroporto  rispetti  gli  obblighi  in  materia  di
          trasparenza di cui all'articolo 77. 
              Art. 75. Non discriminazione 
              1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non
          determinare discriminazioni tra gli utenti  dell'aeroporto.
          L'Autorita'  di  vigilanza  puo',  comunque,  operare   una
          modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di
          interesse  pubblico   e   generale,   compresi   i   motivi
          ambientali, con impatto economico neutro per il gestore.  A
          tal fine i criteri utilizzati sono improntati  ai  principi
          di pertinenza, obiettivita' e trasparenza. 
              Art.   76.   Determinazione    diritti    aeroportuali.
          Consultazione 
              1. Al fine dell'applicazione del  sistema  dei  diritti
          aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza,  nel  rispetto  dei
          principi e dei criteri di cui  all'articolo  11-nonies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.   248,
          predispone specifici  modelli  tariffari,  calibrati  sulla
          base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato,
          al fine di assicurare che i diritti applicati  agli  utenti
          degli aeroporti rispondano ai principi di cui  all'articolo
          80, comma 1. 
              2. Il gestore, individuato il  modello  tariffario  tra
          quelli predisposti dall'Autorita' ai  sensi  del  comma  1,
          previa  consultazione  degli  utenti  degli  aeroporti,  lo
          sottopone  all'Autorita'  di  vigilanza  che  verifica   la
          corretta applicazione del modello  tariffario  in  coerenza
          anche agli obblighi di concessione. 
              3.  E'  istituita   una   procedura   obbligatoria   di
          consultazione tra il  gestore  aeroportuale  e  gli  utenti
          dell'aeroporto,  che  possono   essere   rappresentati   da
          referenti con delega o dalle associazioni  di  riferimento.
          Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo
          svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una
          volta all'anno, dell'utenza aeroportuale. 
              4.  L'Autorita'   di   vigilanza   puo'   motivatamente
          richiedere lo svolgimento di  consultazioni  tra  le  parti
          interessate e,  in  particolare,  dispone  che  il  gestore
          aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto  prima  che
          siano  finalizzati  piani  relativi  a  nuovi  progetti  di
          infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione
          centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla
          determinazione della misura tariffaria. 
              5. L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica  una  relazione
          annuale sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei
          Ministeri  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'economia e delle finanze, tutte  le  informazioni,  in
          particolare, sulle procedure di determinazione dei  diritti
          aeroportuali. 
              6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari
          o inferiore  al  milione  di  movimento  passeggeri  annuo,
          l'Autorita' individua  entro  sessanta  giorni  dall'inizio
          della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento,
          anche   annuale,   dei   diritti   ancorati   al   criterio
          dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza. 
              Art. 77. Trasparenza 
              1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si
          procede alle consultazioni di cui all'articolo  76,  che  i
          gestori   aeroportuali   forniscano    ad    ogni    utente
          dell'aeroporto  o  ai   referenti   con   delega   o   alle
          associazioni di riferimento,  adeguate  informazioni  sugli
          elementi utilizzati per la  determinazione  del  sistema  o
          dell'ammontare di  tutti  i  diritti  riscossi  in  ciascun
          aeroporto. 
              2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte  salve  le
          integrazioni   richieste   dall'Autorita'   di   vigilanza,
          comprendono: 
              a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture  forniti
          a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; 
              b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti
          aeroportuali   che   include   metodi    di    tariffazione
          pluriennale, anche accorpata  per  servizi  personalizzati,
          che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; 
              c)  i  sistemi  di  tariffazione  che   devono   essere
          orientati ai costi delle infrastrutture e  dei  servizi,  a
          obiettivi  di  efficienza  nonche',  nell'ambito   di   una
          crescita   bilanciata   della    capacita'    aeroportuale,
          all'incentivazione     degli     investimenti     correlati
          all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla
          qualita' dei servizi; 
              d)  la   struttura   dei   costi   relativamente   alle
          infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali
          sono connessi; 
              e) gli introiti dei diritti  e  il  costo  dei  servizi
          forniti in cambio; 
              f)  qualsiasi  finanziamento   erogato   da   autorita'
          pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali  i
          diritti aeroportuali si riferiscono; 
              g)   le   previsioni    riguardanti    la    situazione
          dell'aeroporto   per    quanto    attiene    ai    diritti,
          all'evoluzione  del  traffico,  nonche'  agli  investimenti
          previsti; 
              h) l'utilizzazione  effettiva  delle  infrastrutture  e
          delle installazioni aeroportuali nel corso  di  un  periodo
          determinato; 
              i) i risultati attesi dai grandi investimenti  proposti
          con   riguardo   ai   loro    effetti    sulla    capacita'
          dell'aeroporto. 
              3. L'Autorita' di  vigilanza  dispone  che  gli  utenti
          dell'aeroporto comunichino al gestore  aeroportuale,  prima
          di  ogni  consultazione,  informazioni,   in   particolare,
          riguardanti: 
              a) le previsioni del traffico; 
              b)  le  previsioni   relative   alla   composizione   e
          all'utilizzo  previsto  della  flotta   aerea   dell'utente
          dell'aeroporto; 
              c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto; 
              d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto. 
              4. Le informazioni comunicate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono, a norma della legislazione  di  riferimento,
          da trattare come informazioni riservate  ed  economicamente
          sensibili e, nel caso di gestori  aeroportuali  quotati  in
          borsa,  sono  applicati  gli   specifici   regolamenti   di
          riferimento. 
              Art. 78. Norme di qualita' 
              1.  Ai  fini   del   funzionamento   degli   aeroporti,
          l'Autorita' di vigilanza adotta le  misure  necessarie  per
          consentire  al   gestore   aeroportuale   e   agli   utenti
          dell'aeroporto    interessati,    che    possono     essere
          rappresentati da referenti con delega o dalle  associazioni
          di riferimento, di procedere  a  negoziati  allo  scopo  di
          concludere  un  accordo  sul  livello  di   servizio,   con
          specifico riguardo alla qualita' dei servizi prestati,  nel
          rispetto degli impegni assunti dal gestore con  la  stipula
          della convenzione di concessione. 
              2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il  livello
          del  servizio  che  deve   essere   fornito   dal   gestore
          aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi. 
              3. I negoziati  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          organizzati  nel  quadro   delle   consultazioni   di   cui
          all'articolo 76. 
              Art. 79. Differenziazione dei servizi 
              1.  L'Autorita'  di  vigilanza  autorizza  il   gestore
          aeroportuale  a  variare  la  qualita'  e  l'estensione  di
          particolari servizi, terminali o parti dei terminali  degli
          aeroporti, allo scopo  di  fornire  servizi  personalizzati
          ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. 
              2. L'ammontare dei  diritti  aeroportuali  puo'  essere
          differenziato in funzione della qualita' e  dell'estensione
          dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi  o  di
          qualsiasi altra motivazione oggettiva,  trasparente  e  non
          discriminatoria. 
              3. Qualora il numero degli  utenti  dell'aeroporto  che
          desiderano accedere ai servizi personalizzati,  di  cui  al
          comma 1,  o  a  un  terminale  o  una  parte  di  terminale
          specializzato ecceda il numero di utenti che  e'  possibile
          accogliere a causa di vincoli di capacita'  dell'aeroporto,
          l'accesso  e'  stabilito  in  base  a  criteri  pertinenti,
          obiettivi, trasparenti e non discriminatori,  proposti  dal
          gestore ed approvati dall'Autorita' di vigilanza. 
              Art. 80. Vigilanza  sulla  determinazione  dei  diritti
          aeroportuali per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei
          servizi in regime di esclusiva 
              1.  L'Autorita'  di  vigilanza  controlla   che   nella
          determinazione  della  misura  dei  diritti   aeroportuali,
          richiesti agli utenti  aeroportuali  per  l'utilizzo  delle
          infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in  regime
          di esclusiva negli aeroporti, siano  applicati  i  seguenti
          principi di: 
              a)  correlazione  ai  costi,  trasparenza,  pertinenza,
          ragionevolezza; 
              b) consultazione degli utenti aeroportuali; 
              c) non discriminazione; 
              d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui  alla
          lettera a), alla media  europea  dei  diritti  aeroportuali
          praticati   in   scali   con    analoghe    caratteristiche
          infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso. 
              2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione  dei
          principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di
          politica  economica  e  tariffaria   di   settore,   adotta
          provvedimenti  di   sospensione   del   regime   tariffario
          istituito. 
              3. Per il periodo di sospensione, di cui  al  comma  2,
          l'Autorita' di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli
          tariffari preesistenti al nuovo regime. 
              4. L'Autorita' di vigilanza con  comunicazione  scritta
          informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al
          comma 2, che gli  contesta,  assegnandogli  il  termine  di
          trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti. 
              5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal
          ricevimento  della  comunicazione,  di  cui  al  comma   4,
          presentare   controdeduzioni   scritte   all'Autorita'   di
          vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno  le  cause
          di sospensione di cui al comma 2, comunica per  scritto  al
          gestore la conclusione della procedura di sospensione. 
              6. L'Autorita' di  vigilanza,  decorso  inutilmente  il
          termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti
          necessari  ai  fini  della   determinazione   dei   diritti
          aeroportuali. 
              Art. 81. Aeroporti militari aperti al traffico civile 
              In vigore dal 24 gennaio 2012 
              1. Nella determinazione  dei  diritti  aeroportuali  da
          applicarsi negli  aeroporti  militari  aperti  al  traffico
          civile, si tiene conto anche  delle  infrastrutture  e  dei
          servizi  forniti  dall'Aeronautica  militare,  che  stipula
          apposita convenzione con il gestore  aeroportuale,  per  la
          definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita'
          per il ristoro dei costi sostenuti.". 
              La direttiva 2009/12/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali, e' pubblicata nella G.U.U.E. 14  marzo  2009,
          n. L 70. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,  n.  188  (Attuazione   della
          direttiva 2001/12/CE, della direttiva  2001/13/CE  e  della
          direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria): 
              "Art. 37. Organismo di regolazione. 
              1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo  30
          della  direttiva   2001/14/CE   e'   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti o  sue  articolazioni.  Esso
          vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari
          e agisce in piena  indipendenza  sul  piano  organizzativo,
          giuridico,  decisionale  e  della  strategia   finanziaria,
          dall'organismo preposto alla determinazione dei  canoni  di
          accesso   all'infrastruttura,    dall'organismo    preposto
          all'assegnazione  della  capacita'   e   dai   richiedenti,
          conformandosi ai principi di cui al presente  articolo.  E'
          inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi  autorita'
          competente preposta all'aggiudicazione di un  contratto  di
          servizio pubblico. 
              1-bis. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che  svolge
          le funzioni  di  organismo  di  regolazione  e'  dotato  di
          autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti   delle
          risorse    economico-finanziarie    assegnate.    L'Ufficio
          riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta. 
              1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un
          soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse  moralita'
          e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e
          competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. La proposta  e'  previamente  sottoposta  al
          parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  che  si
          esprimono entro 20  giorni  dalla  richiesta.  Le  medesime
          Commissioni possono procedere all'audizione  della  persona
          designata. Il responsabile dell'Ufficio  di  cui  al  comma
          1-bis dura in carica tre anni e puo' essere confermato  una
          sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio  di  cui
          al comma 1-bis  e'  incompatibile  con  incarichi  politici
          elettivi,  ne'  puo'  essere  nominato  colui   che   abbia
          interessi di qualunque natura in conflitto con le  funzioni
          dell'ufficio.  A  pena   di   decadenza   il   responsabile
          dell'ufficio di cui al  comma  1-bis  non  puo'  esercitare
          direttamente    o    indirettamente,    alcuna    attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratore  o
          dipendente di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri  uffici  pubblici,  ne'  avere  interessi  diretti  o
          indiretti nelle imprese  operanti  nel  settore.  L'attuale
          Direttore dell'Ufficio resta in carica fino  alla  scadenza
          dell'incarico. 
              2.  L'organismo  di  regolazione  collabora   con   gli
          organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
          scambiando informazioni sulle  proprie  attivita',  nonche'
          sui principi e le prassi decisionali adottati, al  fine  di
          coordinare i  rispettivi  principi  decisionali  in  ambito
          comunitario. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29  in  tema  di
          vertenze  relative  all'assegnazione  della  capacita'   di
          infrastruttura, ogni richiedente ha  il  diritto  di  adire
          l'organismo di  regolazione  se  ritiene  di  essere  stato
          vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
          qualsiasi  altro  pregiudizio,   in   particolare   avverso
          decisioni   prese   dal   gestore   dell'infrastruttura   o
          eventualmente  dall'impresa  ferroviaria  in  relazione   a
          quanto segue: 
              a) prospetto informativo della rete; 
              b)  procedura  di  assegnazione  della   capacita'   di
          infrastruttura e relativo esito; 
              c)  sistema  di  imposizione  dei  canoni  di   accesso
          all'infrastruttura ferroviaria e dei  corrispettivi  per  i
          servizi di cui all'articolo 20; 
              d)  livello  o  struttura  dei  canoni  per  l'utilizzo
          dell'infrastruttura e dei corrispettivi per  i  servizi  di
          cui all'articolo 20; 
              e) accordi per l'accesso  di  cui  all'articolo  6  del
          presente decreto; 
              f). 
              4. L'organismo di regolazione, nell'ambito  dei  propri
          compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere  al  gestore
          dell'infrastruttura, ai richiedenti  e  a  qualsiasi  altra
          parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
          in particolare al fine di poter garantire che i canoni  per
          l'accesso all'infrastruttura  ed  i  corrispettivi  per  la
          fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal
          gestore  dell'infrastruttura,  siano  conformi   a   quanto
          previsto dal presente decreto e non  siano  discriminatori.
          Le  informazioni  devono  essere  fornite  senza   indebiti
          ritardi. 
              5. Con riferimento alle attivita' di cui  al  comma  3,
          l'organismo di regolazione decide sulla base di un  ricorso
          o eventualmente d'ufficio e  adotta  le  misure  necessarie
          volte a porre rimedio entro due  mesi  dal  ricevimento  di
          tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il  comma  7,
          la decisione dell'organismo di  regolazione  e'  vincolante
          per tutte le parti cui e' destinata. 
              6. In caso di ricorso contro un rifiuto di  concessione
          di capacita' di infrastruttura o contro  le  condizioni  di
          una proposta di assegnazione di capacita',  l'organismo  di
          regolazione  puo'  concludere   che   non   e'   necessario
          modificare la decisione del gestore  dell'infrastruttura  o
          che,  invece,  essa  deve  essere  modificata  secondo  gli
          orientamenti precisati dall'organismo stesso. 
              6-bis.  L'organismo  di  regolazione,  osservando,   in
          quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo  I,
          sezioni I e II, della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          provvede: 
              a) in caso di  accertate  violazioni  della  disciplina
          relativa all'accesso  ed  all'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria  e  dei  servizi  connessi,  ad  irrogare   una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  ad  un  massimo
          dell'uno per cento del fatturato relativo  ai  proventi  da
          mercato realizzato dal  soggetto  autore  della  violazione
          nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
          della violazione stessa e, comunque, non superiore  a  euro
          1.000.000; 
              b)  in  caso  di  inottemperanza  ai  propri  ordini  e
          prescrizioni,  ad  irrogare  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000; 
              c)   qualora   i   destinatari   di    una    richiesta
          dell'organismo non forniscano le informazioni o  forniscano
          informazioni  inesatte,  fuorvianti  o  incomplete,  ovvero
          senza giustificato motivo non  forniscano  le  informazioni
          nel   termine   stabilito,   ad   irrogare   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; 
              d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle
          lettere a), b) e c),  ad  irrogare  una  sanzione  fino  al
          doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione. 
              7.. 
              8. Il presente articolo non comporta nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.". 
              La citata legge n. 481 del  1995  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  15
          gennaio 1992, n. 21  (Legge  quadro  per  il  trasporto  di
          persone mediante autoservizi pubblici non di linea): 
              "Art. 6. Ruolo dei  conducenti  di  veicoli  o  natanti
          adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 
              1.  Presso   le   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura  e'  istituito  il  ruolo   dei
          conducenti di veicoli  o  natanti  adibiti  ad  autoservizi
          pubblici non di linea. 
              2. E' requisito  indispensabile  per  l'iscrizione  nel
          ruolo  il  possesso   del   certificato   di   abilitazione
          professionale  previsto  dall'ottavo  e  dal   nono   comma
          dell'articolo  80  del  testo  unico  delle   norme   sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.
          393 ,  come  sostituito  dall'articolo  2  della  legge  14
          febbraio  1974,  n.  62,   e   successivamente   modificato
          dall'articolo 2 della  legge  18  marzo  1988,  n.  111,  e
          dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 
              3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte
          di apposita commissione regionale che accerta  i  requisiti
          di idoneita' all'esercizio del  servizio,  con  particolare
          riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 
              4. Il ruolo e' istituito dalle regioni  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
          lo stesso termine le regioni costituiscono  le  commissioni
          di cui al comma 3 e definiscono i criteri per  l'ammissione
          nel ruolo. 
              5.  L'iscrizione  nel   ruolo   costituisce   requisito
          indispensabile  per   il   rilascio   della   licenza   per
          l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione  per
          l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
              6. L'iscrizione nel ruolo e'  altresi'  necessaria  per
          prestare attivita'  di  conducente  di  veicoli  o  natanti
          adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di
          sostituto del titolare della licenza o  dell'autorizzazione
          per un tempo definito e/o  un  viaggio  determinato,  o  in
          qualita' di dipendente di impresa autorizzata  al  servizio
          di  noleggio  con  conducente  o  di  sostituto   a   tempo
          determinato del dipendente medesimo. 
              7. I soggetti  che,  al  momento  dell'istituzione  del
          ruolo, risultino gia' titolari di licenza  per  l'esercizio
          del servizio di taxi o di  autorizzazione  per  l'esercizio
          del servizio di noleggio con conducente  sono  iscritti  di
          diritto nel ruolo.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          citato decreto-legge n. 282 del 2004: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  1,  lettera
          c), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 211 del 2008:  Art.  4.  Altri  organismi  ed
          istituzioni 
              "1. Operano nell'ambito del Ministero: 
              (Omissis). 
              c) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari,
          articolato  in  due  uffici  dirigenziali   non   generali,
          deputato a svolgere i compiti di cui  all'articolo  37  del
          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con  particolare
          riferimento alla vigilanza sulla  concorrenza  nei  mercati
          del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del  relativo
          contenzioso. All'ufficio  e'  preposto,  nell'ambito  della
          dotazione organica complessiva, uno dei  dirigenti  di  cui
          all'articolo 2, comma 5;". 
              Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato decreto
          legislativo n. 188 del 2003: 
              "Art. 37. Organismo di regolazione. 
              1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo  30
          della  direttiva   2001/14/CE   e'   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti o  sue  articolazioni.  Esso
          vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari
          e agisce in piena  indipendenza  sul  piano  organizzativo,
          giuridico,  decisionale  e  della  strategia   finanziaria,
          dall'organismo preposto alla determinazione dei  canoni  di
          accesso   all'infrastruttura,    dall'organismo    preposto
          all'assegnazione  della  capacita'   e   dai   richiedenti,
          conformandosi ai principi di cui al presente  articolo.  E'
          inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi  autorita'
          competente preposta all'aggiudicazione di un  contratto  di
          servizio pubblico. 
              1-bis. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che  svolge
          le funzioni  di  organismo  di  regolazione  e'  dotato  di
          autonomia  organizzativa  e  contabile  nei  limiti   delle
          risorse    economico-finanziarie    assegnate.    L'Ufficio
          riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta. 
              1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un
          soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse  moralita'
          e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e
          competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. La proposta  e'  previamente  sottoposta  al
          parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  che  si
          esprimono entro 20  giorni  dalla  richiesta.  Le  medesime
          Commissioni possono procedere all'audizione  della  persona
          designata. Il responsabile dell'Ufficio  di  cui  al  comma
          1-bis dura in carica tre anni e puo' essere confermato  una
          sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio  di  cui
          al comma 1-bis  e'  incompatibile  con  incarichi  politici
          elettivi,  ne'  puo'  essere  nominato  colui   che   abbia
          interessi di qualunque natura in conflitto con le  funzioni
          dell'ufficio.  A  pena   di   decadenza   il   responsabile
          dell'ufficio di cui al  comma  1-bis  non  puo'  esercitare
          direttamente    o    indirettamente,    alcuna    attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratore  o
          dipendente di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri  uffici  pubblici,  ne'  avere  interessi  diretti  o
          indiretti nelle imprese  operanti  nel  settore.  L'attuale
          Direttore dell'Ufficio resta in carica fino  alla  scadenza
          dell'incarico. 
              2.  L'organismo  di  regolazione  collabora   con   gli
          organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
          scambiando informazioni sulle  proprie  attivita',  nonche'
          sui principi e le prassi decisionali adottati, al  fine  di
          coordinare i  rispettivi  principi  decisionali  in  ambito
          comunitario. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29  in  tema  di
          vertenze  relative  all'assegnazione  della  capacita'   di
          infrastruttura, ogni richiedente ha  il  diritto  di  adire
          l'organismo di  regolazione  se  ritiene  di  essere  stato
          vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
          qualsiasi  altro  pregiudizio,   in   particolare   avverso
          decisioni   prese   dal   gestore   dell'infrastruttura   o
          eventualmente  dall'impresa  ferroviaria  in  relazione   a
          quanto segue: 
              a) prospetto informativo della rete; 
              b)  procedura  di  assegnazione  della   capacita'   di
          infrastruttura e relativo esito; 
              c)  sistema  di  imposizione  dei  canoni  di   accesso
          all'infrastruttura ferroviaria e dei  corrispettivi  per  i
          servizi di cui all'articolo 20; 
              d)  livello  o  struttura  dei  canoni  per  l'utilizzo
          dell'infrastruttura e dei corrispettivi per  i  servizi  di
          cui all'articolo 20; 
              e) accordi per l'accesso  di  cui  all'articolo  6  del
          presente decreto; 
              f). 
              4. L'organismo di regolazione, nell'ambito  dei  propri
          compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere  al  gestore
          dell'infrastruttura, ai richiedenti  e  a  qualsiasi  altra
          parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
          in particolare al fine di poter garantire che i canoni  per
          l'accesso all'infrastruttura  ed  i  corrispettivi  per  la
          fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal
          gestore  dell'infrastruttura,  siano  conformi   a   quanto
          previsto dal presente decreto e non  siano  discriminatori.
          Le  informazioni  devono  essere  fornite  senza   indebiti
          ritardi. 
              5. Con riferimento alle attivita' di cui  al  comma  3,
          l'organismo di regolazione decide sulla base di un  ricorso
          o eventualmente d'ufficio e  adotta  le  misure  necessarie
          volte a porre rimedio entro due  mesi  dal  ricevimento  di
          tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il  comma  7,
          la decisione dell'organismo di  regolazione  e'  vincolante
          per tutte le parti cui e' destinata. 
              6. In caso di ricorso contro un rifiuto di  concessione
          di capacita' di infrastruttura o contro  le  condizioni  di
          una proposta di assegnazione di capacita',  l'organismo  di
          regolazione  puo'  concludere   che   non   e'   necessario
          modificare la decisione del gestore  dell'infrastruttura  o
          che,  invece,  essa  deve  essere  modificata  secondo  gli
          orientamenti precisati dall'organismo stesso. 
              6-bis.  L'organismo  di  regolazione,  osservando,   in
          quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo  I,
          sezioni I e II, della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          provvede: 
              a) in caso di  accertate  violazioni  della  disciplina
          relativa all'accesso  ed  all'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria  e  dei  servizi  connessi,  ad  irrogare   una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  ad  un  massimo
          dell'uno per cento del fatturato relativo  ai  proventi  da
          mercato realizzato dal  soggetto  autore  della  violazione
          nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
          della violazione stessa e, comunque, non superiore  a  euro
          1.000.000; 
              b)  in  caso  di  inottemperanza  ai  propri  ordini  e
          prescrizioni,  ad  irrogare  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000; 
              c)   qualora   i   destinatari   di    una    richiesta
          dell'organismo non forniscano le informazioni o  forniscano
          informazioni  inesatte,  fuorvianti  o  incomplete,  ovvero
          senza giustificato motivo non  forniscano  le  informazioni
          nel   termine   stabilito,   ad   irrogare   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; 
              d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle
          lettere a), b) e c),  ad  irrogare  una  sanzione  fino  al
          doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione. 
              7. 
              8. Il presente articolo non comporta nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 5-bis e 10, della
          citata legge n. 21 del 1992, come modificati dalla presente
          legge: 
              "Art. 2. Servizio di taxi. 
              1. Il servizio di taxi ha lo  scopo  di  soddisfare  le
          esigenze del trasporto individuale o di piccoli  gruppi  di
          persone; si  rivolge  ad  una  utenza  indifferenziata;  lo
          stazionamento avviene in luogo pubblico;  le  tariffe  sono
          determinate amministrativamente  dagli  organi  competenti,
          che  stabiliscono  anche  le  modalita'  del  servizio;  il
          prelevamento  dell'utente  ovvero  l'inizio  del   servizio
          avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 
              2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali  di
          cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria.
          Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative  per
          l'inosservanza di tale obbligo. 
              3.  Il  servizio  pubblico  di  trasporto  di   persone
          espletato  con  natanti  per  il  cui  stazionamento   sono
          previste apposite aree e le cui  tariffe  sono  soggette  a
          disciplina  comunale  e'  assimilato,  ove  possibile,   al
          servizio di taxi, per cui non si applicano le  disposizioni
          di competenza dell'autorita'  marittima  portuale  o  della
          navigazione   interna,   salvo   che   per   esigenze    di
          coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio  delle
          patenti e per tutte le procedure inerenti alla  navigazione
          e alla sicurezza della stessa. 
              3-bis. E' consentito  ai  comuni  di  prevedere  che  i
          titolari di licenza per il servizio taxi  possano  svolgere
          servizi integrativi quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o
          mediante altre forme di organizzazione del servizio. 
              5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni. 
              1. Per il servizio di noleggio con conducente i  comuni
          possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro
          territorio o,  specificamente,  all'interno  delle  aree  a
          traffico limitato dello stesso, da parte  dei  titolari  di
          autorizzazioni rilasciate  da  altri  comuni,  mediante  la
          preventiva       comunicazione       contenente,        con
          autocertificazione,  l'osservanza  e  la  titolarita'   dei
          requisiti di operativita' della presente legge e  dei  dati
          relativi  al  singolo  servizio  per  cui  si  inoltra   la
          comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso. 
              1-bis.  Per  il  servizio   di   taxi   e'   consentito
          l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio
          dei comuni che hanno rilasciato la licenza  sulla  base  di
          accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati. 
              10. Sostituzione alla guida. 
              1. I titolari di licenza per l'esercizio  del  servizio
          di taxi possono essere sostituiti alla  guida,  nell'ambito
          orario  del  turno  integrativo  o  nell'orario  del  turno
          assegnato,   da   chiunque    abbia    i    requisiti    di
          professionalita'  e  moralita'  richiesti  dalla  normativa
          vigente. 
              2.  Gli  eredi  minori  del  titolare  di  licenza  per
          l'esercizio del servizio di taxi possono  farsi  sostituire
          alla  guida  da  persone  iscritte   nel   ruolo   di   cui
          all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino
          al raggiungimento della maggiore eta'. 
              3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e'
          regolato con un contratto di  lavoro  a  tempo  determinato
          secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A
          tal  fine  l'assunzione  del  sostituto   alla   guida   e'
          equiparata a quella effettuata  per  sostituire  lavoratori
          assenti per i quali sussista il diritto alla  conservazione
          del posto,  di  cui  alla  lettera  b)  del  secondo  comma
          dell'articolo 1 della citata legge n. 230  del  1962.  Tale
          contratto deve essere stipulato sulla  base  del  contratto
          collettivo nazionale di lavoratori dello specifico  settore
          o,  in  mancanza,  sulla  base  del  contratto   collettivo
          nazionale di lavoratori di categorie similari. Il  rapporto
          con il sostituto alla guida puo' essere regolato  anche  in
          base ad  un  contratto  di  gestione  per  un  termine  non
          superiore a sei mesi. 
              4. I titolari di licenza per l'esercizio  del  servizio
          di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
          noleggio   con   conducente   possono   avvalersi,    nello
          svolgimento   del   servizio,   della   collaborazione   di
          familiari,   sempreche'   iscritti   nel   ruolo   di   cui
          all'articolo   6,   conformemente   a    quanto    previsto
          dall'articolo 230-bis del codice civile. 
              5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge il regime delle sostituzioni alla  guida  in
          atto  deve  essere  uniformato  a  quello  stabilito  dalla
          presente legge.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 36, commi 2 e 3,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 36. Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
          S.p.A. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  istituita,  ai
          sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  presso   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  con  sede
          in  Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture  stradali   e
          autostradali. Il potere di indirizzo,  di  vigilanza  e  di
          controllo sull'Agenzia e'  esercitato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
              2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,  svolge
          i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
          e  le  procedure  previste  a  legislazione   vigente   per
          l'approvazione di contratti di programma  nonche'  di  atti
          convenzionali  e  di  regolazione  tariffaria  nel  settore
          autostradale e nei limiti delle  risorse  disponibili  agli
          specifici scopi: 
              a) proposta  di  programmazione  della  costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
          Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti  negativi
          sulla  finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente  alla
          medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
          della concessione di gestione di autostrade per le quali la
          concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
              b) quale amministrazione concedente: 
              1) selezione dei concessionari autostradali e  relativa
          aggiudicazione; 
              2)   vigilanza   e    controllo    sui    concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione; 
              3) in alternativa  a  quanto  previsto  al  numero  1),
          affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di  cui
          alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
          per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
          la  costruzione  e  gestione  di  nuove   autostrade,   con
          convenzione  da  approvarsi  con   decreto   del   Ministro
          dell'infrastruttura e dei  trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze; 
              4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
          delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
          Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni  Autostradali
          Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali   Piemontesi
          s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture  autostradali,
          assentite o  da  assentire  in  concessione,  di  rilevanza
          regionale; 
              c)  approvazione  dei  progetti  relativi   ai   lavori
          inerenti la rete autostradale di interesse  nazionale,  che
          equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
          fini  dell'applicazione   delle   leggi   in   materia   di
          espropriazione per pubblica utilita'; 
              d)   proposta   di   programmazione   del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
              e) proposta in ordine  alla  regolazione  e  variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione; 
              f)   vigilanza   sull'attuazione,    da    parte    dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime; 
              g) effettuazione e partecipazione a studi,  ricerche  e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
              h)  effettuazione,  a  pagamento,   di   consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas   s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
              a) costruire e gestire le strade,  ivi  incluse  quelle
          sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,  anche  per
          effetto di  subentro  ai  sensi  del  precedente  comma  2,
          lettere a) e b) incassandone tutte le entrate  relative  al
          loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria; 
              b)   realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
              c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
          il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
          destinati al  servizio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali; 
              d) espletare, mediante il proprio personale, i  compiti
          di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2,  comma
          1, lettere f), g), h) ed i),  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1994, n. 143; 
              d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
          la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
          sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
          dichiarazione di  pubblica  utilita'  ed  urgenza  ai  fini
          dell'applicazione delle leggi in materia di  espropriazione
          per pubblica utilita'.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettere
          f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
          n. 143( Istituzione dell'Ente nazionale per le strade): 
              "Art. 2. Compiti dell'Ente. 
              1. L'Ente provvede a: 
              (Omissis). 
              f) attuare le leggi ed  i  regolamenti  concernenti  la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
          fini  della  sicurezza  del  traffico   sulle   strade   ed
          autostrade  medesime;  esercitare,   per   le   strade   ed
          autostrade  ad  esso  affidate,  i  diritti  ed  i   poteri
          attribuiti all'ente proprietario; 
              g)  effettuare  e  partecipare  a  studi,  ricerche   e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
              h)  costituire  e  partecipare  a   societa'   per   lo
          svolgimento  all'estero  di   attivita'   infrastrutturali,
          previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici; 
              i) effettuare, a pagamento, consulenze e  progettazioni
          per conto di  altre  amministrazioni  od  enti  italiani  e
          stranieri;".