Art. 37 
 
 
                 Misure per il trasporto ferroviario 
 
  1. L'Autorita' di cui all'articolo 36  nel  settore  del  trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati,  gli  ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita'  di  finanziamento.
L'Autorita', dopo un congruo periodo di osservazione delle  dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza  dei  diversi
gradi di separazione tra l'impresa che  gestisce  l'infrastruttura  e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare  l'utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In  esito  all'analisi,
l'Autorita' predispone, entro e non oltre  il  30  giugno  2013,  una
relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento. 
  2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «ed i contratti collettivi  nazionali  di  settore»
sono soppresse e la parola: «applicati» e' sostituita dalla seguente:
«applicate»; 
    b) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    «b-bis) regolazione  dei  trattamenti  di  lavoro  del  personale
definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle  organizzazioni
piu' rappresentative a livello nazionale». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dell'articolo  36,  comma  1,  del
          decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  (Attuazione
          della direttiva 2001/12/CE, della  direttiva  2001/13/CE  e
          della direttiva 2001/14/CE in  materia  ferroviaria),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 36. Ulteriori obblighi delle imprese  ferroviarie
          e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie. 
              1.   Le   imprese   ferroviarie   e   le   associazioni
          internazionali  di  imprese   ferroviarie   che   espletano
          sull'infrastruttura  ferroviaria   nazionale   servizi   di
          trasporto  di  merci  o  di  persone  osservano,  oltre  ai
          requisiti  stabiliti  dal  presente   decreto,   anche   la
          legislazione    nazionale,    regionale,    la    normativa
          regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria,
          ed applicate in modo non discriminatorio,  con  particolare
          riguardo agli standard  definiti  e  alle  prescrizioni  in
          materia di: 
              a) requisiti  tecnici  ed  operativi  specifici  per  i
          servizi ferroviari; 
              b) requisiti di sicurezza applicabili al personale,  al
          materiale  rotabile  e  all'organizzazione  interna   delle
          imprese ferroviarie; 
              b-bis)  regolazione  dei  trattamenti  di  lavoro   del
          personale definiti dalla contrattazione  collettiva  svolta
          dalle  organizzazioni  piu'   rappresentative   a   livello
          nazionale; 
              c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti  dei
          lavoratori e degli utenti; 
              d)  requisiti  applicabili  a  tutte  le  imprese   nel
          pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi
          o protezione agli utenti. 
              2. E' fatto obbligo alle imprese  ferroviarie  ed  alle
          associazioni  internazionali  di  imprese  ferroviarie   di
          rispettare gli accordi applicabili ai trasporti  ferroviari
          internazionali, nonche' le pertinenti disposizioni  fiscali
          e doganali." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8,  del   citato
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              "Art. 8. Sostegno  alla  contrattazione  collettiva  di
          prossimita' 
              (In vigore dal 17 settembre 2011) 
              1. I contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a
          livello  aziendale  o  territoriale  da  associazioni   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale o territoriale ovvero dalle  loro  rappresentanze
          sindacali operanti in azienda ai sensi della  normativa  di
          legge e degli accordi  interconfederali  vigenti,  compreso
          l'accordo interconfederale  del  28  giugno  2011,  possono
          realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di
          tutti i  lavoratori  interessati  a  condizione  di  essere
          sottoscritte  sulla  base  di  un  criterio   maggioritario
          relativo   alle    predette    rappresentanze    sindacali,
          finalizzate alla maggiore occupazione,  alla  qualita'  dei
          contratti   di   lavoro,   all'adozione   di    forme    di
          partecipazione dei lavoratori, alla  emersione  del  lavoro
          irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario,
          alla gestione delle crisi aziendali e  occupazionali,  agli
          investimenti e all'avvio di nuove attivita'. 
              2. Le specifiche intese  di  cui  al  comma  1  possono
          riguardare   la   regolazione   delle   materie    inerenti
          l'organizzazione  del  lavoro  e   della   produzione   con
          riferimento: 
              a) agli impianti audiovisivi  e  alla  introduzione  di
          nuove tecnologie; 
              b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
          inquadramento del personale; 
              c) ai  contratti  a  termine,  ai  contratti  a  orario
          ridotto,   modulato   o   flessibile,   al   regime   della
          solidarieta' negli  appalti  e  ai  casi  di  ricorso  alla
          somministrazione di lavoro; 
              d) alla disciplina dell'orario di lavoro; 
              e)  alle  modalita'  di  assunzione  e  disciplina  del
          rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
          continuative  a   progetto   e   le   partite   IVA,   alla
          trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle
          conseguenze del  recesso  dal  rapporto  di  lavoro,  fatta
          eccezione  per   il   licenziamento   discriminatorio,   il
          licenziamento  della  lavoratrice   in   concomitanza   del
          matrimonio, il licenziamento della lavoratrice  dall'inizio
          del periodo di gravidanza fino al termine  dei  periodi  di
          interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del
          bambino, il licenziamento causato  dalla  domanda  o  dalla
          fruizione del congedo  parentale  e  per  la  malattia  del
          bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore  ed  il
          licenziamento in caso di adozione o affidamento. 
              2-bis. Fermo restando il rispetto  della  Costituzione,
          nonche' i vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e
          dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le  specifiche
          intese di cui al comma  1  operano  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  legge   che   disciplinano   le   materie
          richiamate dal comma 2 ed  alle  relative  regolamentazioni
          contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
              3. Le disposizioni contenute  in  contratti  collettivi
          aziendali   vigenti,   approvati   e   sottoscritti   prima
          dell'accordo interconfederale del 28  giugno  2011  tra  le
          parti sociali, sono efficaci  nei  confronti  di  tutto  il
          personale delle unita' produttive cui il  contratto  stesso
          si riferisce a  condizione  che  sia  stato  approvato  con
          votazione a maggioranza dei lavoratori. 
              3-bis.  All'articolo   36,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a)   all'alinea,   le   parole:   «e    la    normativa
          regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria,
          ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa
          regolamentare  ed  i  contratti  collettivi  nazionali   di
          settore, compatibili con la  legislazione  comunitaria,  ed
          applicati»; 
              b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
              «b-bis) condizioni di lavoro del personale»".