Art. 18 
 
 
                        Funzioni dell'Ufficio 
 
  1. L'Ufficio, anche attraverso  l'elaborazione  di  proprie  stime,
effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a: 
    a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; 
    b) l'impatto  macroeconomico  dei  provvedimenti  legislativi  di
maggiore rilievo; 
    c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per  sottosettore,  e
l'osservanza delle regole di bilancio; 
    d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel lungo periodo; 
    e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo  correttivo  di  cui
all'articolo 8  e  gli  scostamenti  dagli  obiettivi  derivanti  dal
verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6; 
    f) ulteriori temi di economia e  finanza  pubblica  rilevanti  ai
fini delle analisi, delle verifiche e delle  valutazioni  di  cui  al
presente comma. 
  2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti in materia di  finanza  pubblica.
Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso  le  Commissioni
parlamentari di cui al primo periodo. 
  3. Qualora, nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,
l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti  rispetto
a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei  componenti
di una Commissione parlamentare  competente  in  materia  di  finanza
pubblica, quest'ultimo illustra i  motivi  per  i  quali  ritiene  di
confermare le proprie valutazioni ovvero  ritiene  di  conformarle  a
quelle dell'Ufficio. 
  4. L'Ufficio  opera  sulla  base  di  un  programma  annuale  delle
attivita', che deve in  ogni  caso  prevedere  lo  svolgimento  delle
funzioni  attribuite  all'Ufficio  in  coerenza   con   l'ordinamento
dell'Unione  europea,  presentato  dal  Presidente  alle  Commissioni
parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi  e
i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il  programma
annuale delle attivita' nonche' le analisi e i  rapporti  di  cui  al
secondo periodo  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale
dell'Ufficio. 
  5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scientifico composto  da
persone di comprovata esperienza e competenza in materia di  economia
e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con
il  compito  di   fornire   indicazioni   metodologiche   in   merito
all'attivita' dell'Ufficio. 
  6. Per l'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio
corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli  enti  di
diritto pubblico e con gli enti partecipati da  soggetti  pubblici  e
richiede ad essi, oltre alla comunicazione di  dati  e  informazioni,
ogni forma di collaborazione ritenuta utile per  l'adempimento  delle
sue funzioni istituzionali. 
  7. Al fine di consentire  all'Ufficio  lo  svolgimento  dei  propri
compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al  comma
6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati
in materia di economia o di finanza pubblica  da  loro  costituite  o
alimentate.