Art. 19 
 
 
                 Dotazione finanziaria dell'Ufficio 
 
  1. A decorrere dall'anno 2014, e' autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro  in  favore  di  ciascuna  Camera  da  destinare  alle  spese
necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di
cui al presente comma puo' essere rideterminata esclusivamente con la
legge di bilancio, sentito il Consiglio, e  deve  risultare  in  ogni
caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 18. 
  2. La gestione  finanziaria  dell'Ufficio  si  svolge  in  base  al
bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio  medesimo
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il rendiconto  della  gestione  finanziaria  e'  approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione  e
il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti
delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2014,  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.