Art. 45 
 
 
                  Certificato di compiuto tirocinio 
 
  1. Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il  periodo
di tirocinio rilascia il relativo certificato. 
  2. In caso di domanda  di  trasferimento  del  praticante  avvocato
presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine,  quello  di
provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino  alla  data
di presentazione della  domanda  e,  ove  il  prescritto  periodo  di
tirocinio risulti completato, rilascia  il  certificato  di  compiuto
tirocinio. 
  3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame  di  Stato
nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in  cui  il  tirocinio  sia  stato
svolto per  uguali  periodi  sotto  la  vigilanza  di  piu'  consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la  sede  di  esame  e'
determinata in base al luogo di  svolgimento  del  primo  periodo  di
tirocinio.