Art. 23 
 
Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni  e  societa'
              controllate dalle amministrazioni locali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma  569,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo  49-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  ((
entro il 31 luglio  2014  predispone,  anche  ai  fini  di  una  loro
valorizzazione industriale,  un  programma  di  razionalizzazione  ))
delle  aziende  speciali,  delle   istituzioni   e   delle   societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dalle   amministrazioni
locali incluse nell'elenco di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  individuando   in   particolare
specifiche misure: 
  a)  per  la   liquidazione   o   trasformazione   per   fusione   o
incorporazione degli organismi  sopra  indicati,  in  funzione  delle
dimensioni  e  degli  ambiti  ottimali  per  lo   svolgimento   delle
rispettive attivita'; 
  b) per l'efficientamento della loro gestione, anche  attraverso  la
comparazione con altri operatori che operano a  livello  nazionale  e
internazionale; 
  c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad  altre
societa' anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni  e
attivita' di servizi. 
  (( 1-bis. Il programma di cui  al  comma  1  e'  reso  operativo  e
vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una  sua  traduzione
nel patto di stabilita' e crescita interno, nel disegno di  legge  di
stabilita' per il 2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 29 dell'articolo 3  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2008": 
              "29. Entro trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nel  rispetto  delle  procedure  ad  evidenza
          pubblica, cedono a terzi le societa'  e  le  partecipazioni
          vietate ai sensi del comma 27. Per le societa'  partecipate
          dallo Stato, restano ferme  le  disposizioni  di  legge  in
          materia di alienazione di partecipazioni". 
              Si riporta il testo vigente del comma 569 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              "569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
          dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'
          prorogato di dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non
          alienata mediante procedura di evidenza pubblica  cessa  ad
          ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla  cessazione
          la societa' liquida in denaro il  valore  della  quota  del
          socio cessato in base  ai  criteri  stabiliti  all'articolo
          2437-ter, secondo comma, del codice civile". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   49-bis   del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  "Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia",  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              "Art.  49-bis.  Misure  per  il   rafforzamento   della
          spending review 
              1. Al fine di coordinare  l'azione  del  Governo  e  le
          politiche volte  all'analisi  e  al  riordino  della  spesa
          pubblica e migliorare  la  qualita'  dei  servizi  pubblici
          offerti,  e'  istituito  un   Comitato   interministeriale,
          presieduto dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          composto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  dal
          Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti  con  il
          Parlamento e il coordinamento  dell'attivita'  di  Governo,
          dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione  e  dal  Sottosegretario  di   Stato   alla
          Presidenza del Consiglio con  funzioni  di  Segretario  del
          Consiglio dei ministri. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  puo'  invitare   alle   riunioni   del   Comitato
          interministeriale  altri   Ministri,   in   ragione   della
          rispettiva competenza in ordine alle materie  da  trattare.
          Il  Comitato   svolge   attivita'   di   indirizzo   e   di
          coordinamento in materia di razionalizzazione  e  revisione
          della  spesa  delle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196,  degli   enti   pubblici,   nonche'   delle   societa'
          controllate    direttamente     o     indirettamente     da
          amministrazioni  pubbliche  che  non   emettono   strumenti
          finanziari   quotati   in   mercati   regolamentati,    con
          particolare riferimento alla  revisione  dei  programmi  di
          spesa e della disciplina dei  trasferimenti  alle  imprese,
          alla  razionalizzazione  delle  attivita'  e  dei   servizi
          offerti,  al  ridimensionamento   delle   strutture,   alla
          riduzione delle spese  per  acquisto  di  beni  e  servizi,
          all'ottimizzazione dell'uso degli  immobili  e  alle  altre
          materie individuate  dalla  direttiva  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  170  del  23  luglio  2012,  o  da
          ulteriori  direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri. 
              2. Ai fini della razionalizzazione della  spesa  e  del
          coordinamento della finanza  pubblica,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo'  nominare  con  proprio
          decreto un Commissario straordinario,  con  il  compito  di
          formulare  indirizzi  e  proposte,   anche   di   carattere
          normativo, nelle materie e per i soggetti di cui  al  comma
          1, terzo periodo. 
              3.  Il  Commissario  straordinario   opera   in   piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e  di  valutazione
          ed e' scelto tra  persone,  anche  estranee  alla  pubblica
          amministrazione,  dotate   di   comprovata   esperienza   e
          capacita'  in  materia  economica   e   di   organizzazione
          amministrativa. 
              4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 2 stabilisce: 
              a) la  durata  dell'incarico,  che  non  puo'  comunque
          eccedere i tre anni; 
              b)  l'indennita'  del  Commissario  straordinario,  nei
          limiti  di  quanto  previsto   dall'articolo   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
              c)  le  risorse  umane  e  strumentali  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze delle  quali  il  Commissario
          straordinario  puo'  avvalersi  nell'esercizio  delle   sue
          funzioni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              5.  Il  Commissario   straordinario   ha   diritto   di
          corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo
          periodo, e di chiedere ad  essi,  oltre  a  informazioni  e
          documenti, la collaborazione per  l'adempimento  delle  sue
          funzioni. In particolare, il Commissario  straordinario  ha
          il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite
          o  alimentate.  Nell'esercizio  delle  sue   funzioni,   il
          Commissario straordinario puo' disporre lo  svolgimento  di
          ispezioni  e  verifiche  a  cura  dell'Ispettorato  per  la
          funzione  pubblica  e  del  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato e richiedere, previe intese  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19  marzo
          2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza. 
              6. Entro venti  giorni  dalla  nomina,  il  Commissario
          straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui
          al comma 1 un programma di lavoro recante gli  obiettivi  e
          gli  indirizzi  metodologici  dell'attivita'  di  revisione
          della  spesa   pubblica.   Nel   corso   dell'incarico   il
          Commissario straordinario, anche su richiesta del  Comitato
          interministeriale,   puo'   presentare   aggiornamenti    e
          integrazioni del programma ai fini della loro  approvazione
          da  parte  del  medesimo  Comitato.  Il  programma  e   gli
          eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi  alle
          Camere. 
              7. Il Commissario straordinario, se  richiesto,  svolge
          audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari. 
              8. Agli oneri derivanti dal comma 4,  lettera  b),  nel
          limite massimo di 150 mila euro per  l'anno  2013,  di  300
          mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila
          euro per l'anno 2016, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              9.  Gli  articoli  1,  1-bis,  2,  3,  4,  5  e  6  del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,   e
          l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio  2012,  n.  94,
          sono abrogati". 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  recante  "Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica": 
              "3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre".