Art. 28 
 
 
                     Contratto per conto altrui 
 
  1. Nei casi in cui  il  rapporto  continuativo  si  configuri  come
contratto per conto altrui, anche nella forma di polizza  collettiva,
il contraente assume la qualifica di cliente e l'assicurato, titolare
dell'interesse  tutelato  dal  contratto  assicurativo,   quella   di
titolare effettivo del rapporto continuativo.