Art. 45 
 
Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e  di
sottoscrizione  del  processo  verbale  e  di   comunicazione   della
                              sentenza. 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se  vi  sono  altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone  altrimenti,
da' loro lettura del processo verbale.»; 
    b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ((  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione  non  e'
idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all'art.
325»; )) 
    c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che  le  sottoscrive»
sono soppresse. 
  ((  1-bis.  Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice   di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Quando  le  comparse   sono   depositate   con   modalita'
telematiche, il presente comma non si applica»; 
  b) all'art. 137, primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando il ricorso o il controricorso  sono  depositati  con
modalita' telematiche, il presente comma non si applica». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 126, 133 e  207  del
          Codice di procedura civile, come modificati dalla  presente
          legge: 
              "Art. 126. - Contenuto del processo verbale. 
              Il processo verbale deve contenere l'indicazione  delle
          persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo
          nelle quali gli atti  che  documenta  sono  compiuti;  deve
          inoltre contenere la descrizione delle attivita'  svolte  e
          delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute. 
              Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se
          vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la  legge
          non dispone  altrimenti,  da'  loro  lettura  del  processo
          verbale." 
 
              "Art.  133.  -  Pubblicazione  e  comunicazione   della
          sentenza. 
              La sentenza e' resa pubblica  mediante  deposito  nella
          cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. 
              Il cancelliere da' atto  del  deposito  in  calce  alla
          sentenza e vi appone la data e la firma,  ed  entro  cinque
          giorni, mediante biglietto contenente  il  testo  integrale
          della sentenza, ne da'  notizia  alle  parti  che  si  sono
          costituite. La comunicazione non e' idonea a far  decorrere
          i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325." 
              "Art. 207. - Processo verbale dell'assunzione. 
              Dell'assunzione dei mezzi di prova si  redige  processo
          verbale sotto la direzione del giudice. 
              Le dichiarazioni  delle  parti  e  dei  testimoni  sono
          riportate in prima persona e sono lette al dichiarante. 
              Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel  riportare
          le dichiarazioni descrive il contegno  della  parte  e  del
          testimone.". 
              Si riporta il testo degli articoli 111 e 137 del citato
          regio decreto 18 dicembre  1941,  n.  1368,come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 111. - Produzione delle comparse. 
              Le comparse debbono essere inserite  nel  fascicolo  di
          parte quattro giorni  prima  dell'udienza  che  il  giudice
          istruttore ha fissato per la discussione. 
              Il cancelliere non deve  consentire  che  s'inseriscano
          nei  fascicoli  di  parte  comparse   che   non   risultano
          comunicate  alle  altre  parti  e  di  cui  non  gli   sono
          contemporaneamente consegnate le copie in carta libera  per
          il fascicolo  d'ufficio  e  per  gli  altri  componenti  il
          collegio. Quando le comparse sono depositate con  modalita'
          telematiche, il presente comma non si applica. 
              L'inserzione  tardiva  delle   comparse   puo'   essere
          autorizzata dal presidente del tribunale per gravi  ragioni
          fino a due giorni prima dell'udienza. 
              Le comparse debbono essere scritte in carattere  chiaro
          e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi
          di riceverle e  il  cancelliere  puo'  non  consentire  che
          s'inseriscano nel fascicolo." 
              "Art. 137. - Copie del ricorso e del controricorso. 
              Le parti debbono depositare insieme col ricorso  o  col
          controricorso almeno tre copie in carta  libera  di  questi
          atti e della sentenza  o  decisione  impugnata.  Quando  il
          ricorso o il controricorso sono  depositati  con  modalita'
          telematiche, il presente comma non si applica. 
              Se non  sono  depositate  le  copie  di  cui  al  comma
          precedente, il cancelliere della  corte  provvede  a  farle
          fare a spese della parte. 
              Una copia del  ricorso  o  del  controricorso  e  della
          sentenza  impugnata  deve  essere  subito   trasmessa   dal
          cancelliere al pubblico ministero.".