Art. 52 
 
 
                  Poteri di autentica dei difensori 
                    e degli ausiliari del giudice 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 16-bis dopo il comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
    «9-bis. Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e
dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite
dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,
equivalgono  all'originale.  ((  Il  duplicato  informatico   di   un
documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga  la
stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine.  ))  Le
disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli  atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali  che  autorizzano
il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»; 
    b) dopo l'art. 16-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-sexies (Domicilio digitale). - 1.  Salvo  quanto  previsto
dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede
che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore  siano
eseguite, ad istanza di parte,  presso  la  cancelleria  dell'ufficio
giudiziario,  alla  notificazione  con  le  predette  modalita'  puo'
procedersi  esclusivamente  quando  non  sia  possibile,  per   causa
imputabile al destinatario, la notificazione  presso  l'indirizzo  di
posta  elettronica  certificata,  risultante  dagli  elenchi  di  cui
all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'
dal  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici,  gestito  dal
ministero della giustizia.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
    «1-quater.  Il  diritto  di   copia   senza   certificazione   di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta  dal  fascicolo
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221.»; 
    b) all'art. 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il diritto di copia autentica  non  e'  dovuto  nei  casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221.»; 
    c) all'art. 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione  di  conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo dell'art. 16-bis del citato
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi
          nelle note all'art. 44. 
              Si riporta il testo degli articoli 40, 268  e  269  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          2002, n. 115, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 40. - Determinazione di nuovi  supporti  e  degli
          importi. 
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          disciplinati,  anche  con   riferimento   a   nuovi   mezzi
          tecnologici,  il  diritto  di  copia  e   il   diritto   di
          certificato e ne sono individuati gli  importi  sulla  base
          dei costi del  servizio  e  dei  costi  per  l'incasso  dei
          diritti. 
              1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo  del
          diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
          in misura superiore di almeno il  cinquanta  per  cento  di
          quello  previsto  per  il  rilascio  di  copia  in  formato
          elettronico. 
              1-ter. L'importo del diritto  di  copia,  aumentato  di
          dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
          in cancelleria nei  casi  in  cui  la  comunicazione  o  la
          notificazione al destinatario non si e' resa possibile  per
          causa a lui imputabile. 
              1-quater. Il diritto di copia senza  certificazione  di
          conformita' non e' dovuto quando la copia e'  estratta  dal
          fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 
              1-quinquies. Il  diritto  di  copia  autentica  non  e'
          dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.". 
              "Art. 268. - Diritto di copia autentica. 
              1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti  e'
          dovuto il diritto nella  misura  stabilita  dalla  tabella,
          contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico. 
              1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei
          casi  previsti   dall'art.   16-bis,   comma   9-bis,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221." 
              "Art. 269. - Diritto di copia su  supporto  diverso  da
          quello cartaceo. 
              1. Per il rilascio di copie di  documenti  su  supporto
          diverso  da  quello   cartaceo   e'   dovuto   il   diritto
          forfettizzato  nella  misura   stabilita   dalla   tabella,
          contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 
              1-bis. Il diritto  di  copia  senza  certificazione  di
          conformita' non e' dovuto quando la copia e'  estratta  dal
          fascicolo   informatico   dai   soggetti    abilitati    ad
          accedervi.".