Art. 30 
 
 
Riallineamento dell'Italia agli  impegni  internazionali  assunti  in
                materia di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo  alla  data
di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli
stanziamenti  annuali  per  la   cooperazione   internazionale   allo
sviluppo, tale da porre l'Italia in  linea  con  gli  impegni  e  gli
obiettivi assunti a livello europeo e  internazionale  alla  fine  di
tale periodo.