Art. 32 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua
ad operare sulla base della normativa attualmente vigente  fino  alla
data di cui all'articolo 31, comma  1.  A  decorrere  dalla  medesima
data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14,  comma  1,
lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilita'
per la realizzazione ed il finanziamento degli  interventi  approvati
ed  avviati  sulla  base  della  medesima   legge   sono   trasferiti
all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge,  subentra
alla  Direzione  generale   per   la   cooperazione   allo   sviluppo
nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi
con gli interventi stessi. Il regolamento  di  cui  all'articolo  17,
comma 13, regola le modalita' del trasferimento. 
  2. La rendicontazione  dei  progetti  conclusi  alla  data  di  cui
all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla Direzione generale  per  la
cooperazione  allo  sviluppo.  Alla  rendicontazione  si  applica  la
normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa. 
  3. Nel fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  8  confluiscono  gli
stanziamenti gia' effettuati per le medesime finalita'  di  cui  alla
presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977,  n.  227,  della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio  1981,  n.  7,  e
della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 
  4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16,  comma
1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  gia'  in
servizio presso  la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  nel
limite massimo di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo
31, comma 1, gli interessati possono optare per  il  mantenimento  in
servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. 
  5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma
4 resta regolato dalla normativa  attualmente  vigente,  ivi  inclusa
quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti
ai  sensi  dell'articolo  17,  commi  7  e  8,  ferma   restando   la
possibilita' per gli interessati in possesso dei requisiti  di  legge
di  partecipare  alle  procedure  concorsuali  per   l'accesso   alla
dirigenza dell'Agenzia. 
  6. A  decorrere  dalla  data  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,
l'Istituto agronomico  per  l'Oltremare  e'  soppresso.  Le  relative
funzioni e le inerenti  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,
compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono
contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale. 
  7. Le organizzazioni non governative gia'  riconosciute  idonee  ai
sensi  della  legge  26  febbraio  1987,   n.   49,   e   considerate
organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS)  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4  dicembre  1997,
n. 460, alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  sono
iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza  avanzata  dalle
stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino
al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del
riconoscimento  dell'idoneita'  concessa  ai  sensi  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della
          legge 26 febbraio  1987,  n.  49  (Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via  di  sviluppo),
          e'   il   seguente:   "a)   dagli   stanziamenti   iscritti
          nell'apposita rubrica istituita nello stato  di  previsione
          del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente
          con le modalita' di cui all'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  come  sostituito
          dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362". 
              - La legge 24 maggio 1977, n.  227  reca  "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle esportazioni di merci  e  servizi,  all'esecuzione  di
          lavori all'estero nonche'  alla  cooperazione  economica  e
          finanziaria in campo internazionale. 
              - La legge 9 febbraio 1979, n. 38,  reca  "Cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". 
              - La legge 3 gennaio 1981, n.  7,  reca:  "Stanziamenti
          aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi  in  via
          di sviluppo". 
              - La  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  reca  "Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo". 
              - Il testo dell'articolo 16, comma 1,  della  legge  26
          febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina  della  cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
          "1. Il personale addetto alla  Direzione  generale  per  la
          cooperazione allo sviluppo e' costituito da: 
              a) personale del Ministero degli affari esteri; 
              b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
          Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
          ordinamenti  delle  rispettive  istituzioni,   nel   limite
          massimo di sette unita'; 
              c) esperti e tecnici assunti con contratto  di  diritto
          privato, ai sensi dell'articolo 12; 
              d) personale dell'amministrazione  dello  Stato,  degli
          enti locali e di  enti  pubblici  non  economici  posto  in
          posizione di fuori ruolo o di comando anche  in  deroga  ai
          limiti  temporali  previsti  dalle   vigenti   disposizioni
          normative o contrattuali; 
              e)  funzionari  esperti,  di   cittadinanza   italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c). 
              - Il testo  dell'articolo  10,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino   della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale),  e'  il
          seguente:  "8)  tutela  e  valorizzazione  della  natura  e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui all'articolo 7  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22;".