Art. 33 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dalle  spese  per  investimenti  di  cui
all'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese  di   personale   di   cui
all'articolo 19, valutati in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro
5.279.238 annui a decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di   parte   corrente
autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  come  determinati
dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2
del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia
e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al  comma  2,
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  provvede,  con
proprio  decreto,  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria   alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma  «Cooperazione
allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo»  dello
stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione  delle  misure  di
cui al secondo periodo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), e' il seguente: "12. La clausola di salvaguardia
          di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica.  Essa
          deve indicare le misure  di  riduzione  delle  spese  o  di
          aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi  di
          riserva, nel caso si verifichino o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti rispetto alle  previsioni  indicate
          dalle leggi al fine della  copertura  finanziaria.  In  tal
          caso, sulla base  di  apposito  monitoraggio,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze adotta, sentito  il  Ministro
          competente,  le   misure   indicate   nella   clausola   di
          salvaguardia  e  riferisce   alle   Camere   con   apposita
          relazione.  La  relazione  espone  le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi." 
              - Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
          legge 31 dicembre 1999, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza  pubblica),  e'  il  seguente  "5.  Nell'ambito  di
          ciascun programma le spese si ripartiscono in: 
              b) spese rimodulabili."