Art. 12 
 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 e' inserita  la  seguente
Sezione: 
  Sezione I-bis 
  Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di  indisponibilita'
o di alienazioni a titolo gratuito 
  «Art. 2929-bis  (Espropriazione  di  beni  oggetto  di  vincoli  di
indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il  creditore
che sia pregiudicato da un atto  del  debitore,  di  costituzione  di
vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri,  compiuto  a  titolo
gratuito successivamente al  sorgere  del  credito,  puo'  procedere,
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia
preventivamente ottenuto sentenza  dichiarativa  di  inefficacia,  se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla  data  in  cui
l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche al creditore anteriore  che,  entro  un  anno  dalla
trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da
altri promossa. 
  Quando  il  pregiudizio  deriva  da  un  atto  di  alienazione,  il
creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione
contro il terzo proprietario. 
  Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione  e  ogni  altro
interessato  alla  conservazione  del  vincolo  possono  proporre  le
opposizioni all'esecuzione di cui al  titolo  V  del  libro  III  del
codice di procedura  civile  quando  contestano  la  sussistenza  dei
presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del
debitore  del  pregiudizio  che  l'atto  arrecava  alle  ragioni  del
creditore.».