Art. 23 
 
 
                       Personale dell'Agenzia 
 
  1. La DGCS puo' autorizzare il direttore, a partire dalla  data  di
efficacia del suo contratto individuale, ad avvalersi  del  personale
di cui all'articolo 19,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  della  legge
istitutiva, che abbia  espresso,  laddove  prevista  e  comunque  nel
rispetto dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, l'opzione per l'inquadramento nei  ruoli  dell'Agenzia.
Sono  fatte  salve  le  esigenze  funzionali  di  graduale  passaggio
all'Agenzia delle funzioni gia' attribuite al MAECI e la  continuita'
del pagamento del trattamento economico del personale. 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 4,  della
legge istitutiva, il MAECI puo' accogliere le  domande  di  passaggio
alle dipendenze dell'Agenzia degli esperti di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  a
decorrere da una data anteriore a quella di piena operativita'. 
  3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 19, comma  5,  della
legge istitutiva,  l'opzione  per  l'inquadramento  nell'Agenzia  del
personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) e  b),  laddove
prevista, puo' essere espressa anche  successivamente  alla  data  di
piena operativita'. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il testo dell'articolo 19 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9. 
              -  Il  testo  dell'articolo  30  del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: 
                "Art.  30.  (Passaggio  diretto  di   personale   tra
          amministrazioni diverse) - 1.  Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei
          contratti collettivi in contrasto con  le  disposizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione   del    presente    articolo.    2-bis.    Le
          amministrazioni, prima  di  procedere  all'espletamento  di
          procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di  posti
          vacanti  in  organico,  devono  attivare  le  procedure  di
          mobilita'  di  cui  al  comma  1,   provvedendo,   in   via
          prioritaria,  all'immissione  in  ruolo   dei   dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto. ". 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9. 
              - Il testo dell'articolo 16 della citata  legge  n.  49
          del 1987, e' il seguente: 
                "Art. 16. (Personale addetto alla Direzione  generale
          per la  cooperazione  allo  sviluppo)  -  1.  Il  personale
          addetto alla Direzione generale per  la  cooperazione  allo
          sviluppo e' costituito da: 
              a) personale del Ministero degli affari esteri; 
              b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
          Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
          ordinamenti  delle  rispettive  istituzioni,   nel   limite
          massimo di sette unita'; 
              c) esperti e tecnici assunti con contratto  di  diritto
          privato, ai sensi dell'articolo 12; 
              d) personale dell'amministrazione  dello  Stato,  degli
          enti locali e di  enti  pubblici  non  economici  posto  in
          posizione di fuori ruolo o di comando anche  in  deroga  ai
          limiti  temporali  previsti  dalle   vigenti   disposizioni
          normative o contrattuali; 
              e)  funzionari  esperti,  di   cittadinanza   italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c).".