Art. 24 
 
 
Personale, compiti e funzioni gia' attribuiti all'Istituto agronomico
                           per l'Oltremare 
 
  1.  Entro  il  trentesimo  giorno  anteriore  alla  data  di  piena
operativita', il  direttore  generale  dell'Istituto  agronomico  per
l'Oltremare presenta al Ministro e al direttore una relazione  finale
sui risultati della gestione e la  ricognizione  delle  attivita'  in
essere,  suddivise  in  base   ai   progetti   in   esecuzione,   con
l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per  ciascuno
di essi. 
  2. Dalla data  di  piena  operativita',  gli  organi  dell'Istituto
agronomico per l'Oltremare cessano  di  operare.  Il  regolamento  di
organizzazione prevede la costituzione di una  struttura  di  livello
dirigenziale non generale con sede a  Firenze  nei  locali  demaniali
gia' nella disponibilita' dell'Istituto  stesso,  le  cui  competenze
sono determinate tenuto conto  di  quelle  esercitate  in  base  alle
disposizioni previgenti. 
  3. L'Agenzia subentra  nell'attuazione  degli  interventi  affidati
dalla  DGCS  all'Istituto  agronomico  per  l'Oltremare,  secondo  le
modalita' previste  dal  provvedimento  che  li  ha  disposti,  salvo
eventuali modifiche approvate dal  Comitato  congiunto,  su  proposta
della DGCS o dell'Agenzia.