Art. 24 Personale, compiti e funzioni gia' attribuiti all'Istituto agronomico per l'Oltremare 1. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operativita', il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare presenta al Ministro e al direttore una relazione finale sui risultati della gestione e la ricognizione delle attivita' in essere, suddivise in base ai progetti in esecuzione, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. 2. Dalla data di piena operativita', gli organi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare cessano di operare. Il regolamento di organizzazione prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze nei locali demaniali gia' nella disponibilita' dell'Istituto stesso, le cui competenze sono determinate tenuto conto di quelle esercitate in base alle disposizioni previgenti. 3. L'Agenzia subentra nell'attuazione degli interventi affidati dalla DGCS all'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo le modalita' previste dal provvedimento che li ha disposti, salvo eventuali modifiche approvate dal Comitato congiunto, su proposta della DGCS o dell'Agenzia.