Art. 25 
 
 
              Armonizzazione degli interventi in corso 
                       trasferiti all'Agenzia 
 
  1. Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore,
la DGCS svolge le attivita' relative alle iniziative di  cooperazione
in raccordo con il medesimo. 
  2.  Entro  il  trentesimo  giorno  anteriore  alla  data  di  piena
operativita', la DGCS trasmette  al  Ministro  ed  al  direttore  una
sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle  cui
attivita'  non  preveda  la  conclusione  entro  la  data  di   piena
operativita', con l'indicazione delle risorse allocate,  impegnate  e
spese per ciascuno di essi.  Entro  i  successivi  dieci  giorni,  il
Ministro dispone  il  trasferimento  all'Agenzia  degli  stanziamenti
occorrenti per la prosecuzione degli interventi  di  cui  al  periodo
precedente, ivi inclusi i fondi impegnati. 
  3. Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti  di  cui
ai Capi IV e V con finanziamenti anche  parziali  della  DGCS  e  gli
effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge n.  49
del 1987 registrati prima della data di  piena  operativita'  restano
regolati dalla disciplina vigente fino a tale data. Le modifiche agli
interventi sono approvate dal Comitato  congiunto.  Il  controllo  di
regolarita'  amministrativo  e   contabile   degli   interventi   che
proseguono sotto la gestione dell'Agenzia ai sensi del  comma  2,  e'
svolto dal collegio dei revisori di cui all'articolo 7. Il  controllo
di regolarita' amministrativa e contabile degli  interventi  conclusi
alla  data  di  piena  operativita'   continua   ad   essere   svolto
dall'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI. 
  4.  Con  le  modalita'  previste   dalla   legge   istitutiva,   le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici  consolari  rendicontano  le
spese effettuate in applicazione della legge n.  49  del  1987,  fino
alla data di  piena  operativita'.  Salvo  diversa  disposizione  del
direttore, le quote dei finanziamenti  ministeriali  non  spese  alla
data di piena operativita' nonche' i diritti e gli obblighi  connessi
agli  interventi  in  corso  sono  trasferiti  al  capo  della   sede
all'estero  territorialmente  competente.  Il   trasferimento   delle
risorse e' comunicato con evidenze informatiche al MAECI,  alla  sede
centrale dell'Agenzia e all'ufficio centrale del bilancio  presso  il
MAECI. 
  5. Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni  in  corso
alla  data  di  piena  operativita'  proseguono  fino  alla  data  di
conclusione  prevista.  Fino  all'adozione  della  delibera  di   cui
all'articolo 11, comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data  di
piena operativita', l'Agenzia applica  i  criteri,  le  modalita'  di
selezione e le disposizioni in materia di trattamento  economico  cui
si attiene la DGCS. 
  6. Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione
europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo  svolgimento
di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione
indiretta. 
  7.  Per  i  progetti  con  finanziamento  dell'Unione  europea,  di
organizzazioni internazionali o di  Stati  esteri,  il  trasferimento
delle responsabilita' all'Agenzia  e'  subordinato  al  consenso  dei
soggetti  finanziatori.  Il  MAECI  assicura  la  continuita'   degli
interventi in corso alla data di  piena  operativita',  conformemente
agli  impegni  assunti  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
istitutiva, ai sensi dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 54 del 2010 e dell'articolo 11, lettera  c),  del
decreto  legislativo  n.  123  del  2011.  A  seguito  del   subentro
dell'Agenzia negli interventi di  cui  al  presente  comma,  i  fondi
occorrenti sono trasferiti all'Agenzia con decreto del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  8. L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al  presente
articolo  e'  soggetto  al  regime  dei  controlli   di   regolarita'
amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo degli articoli 31 e 32 della citata legge n.
          49 del 1987, e' il seguente: 
                "Art. 31. (Volontari in servizio civile)  -  1.  Agli
          effetti della presente legge sono considerati volontari  in
          servizio civile i cittadini italiani  maggiorenni  che,  in
          possesso  delle  conoscenze  tecniche  e   delle   qualita'
          personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
          interessati, nonche' di adeguata formazione e di  idoneita'
          psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella  ricerca
          prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione
          internazionale,   abbiano   stipulato   un   contratto   di
          cooperazione della durata di almeno due anni registrato  ai
          sensi del comma 5,  con  il  quale  si  siano  impegnati  a
          svolgere attivita' di lavoro autonomo di  cooperazione  nei
          Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi  previsti
          dall'articolo 29. 
              2. Il  contratto  di  cooperazione  deve  prevedere  il
          programma  di   cooperazione   nel   quale   si   inserisce
          l'attivita' di volontariato e il trattamento  economico.  I
          contenuti di tale  contratto  sono  definiti  dal  comitato
          direzionale sentito il  parere  della  Commissione  per  le
          organizzazioni non governative.  I  volontari  in  servizio
          civile con contratto di cooperazione registrato  presso  la
          Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo,
          esclusi quelli in aspettativa ai  sensi  dell'articolo  33,
          comma 1,  lettera  a),  sono  iscritti  a  loro  cura  alle
          assicurazioni per invalidita', vecchiaia e  superstiti  dei
          lavoratori dipendenti,  nonche'  all'assicurazione  per  le
          malattie, limitatamente alle prestazioni  sanitarie,  ferma
          rimanendo la natura autonoma del rapporto  e  l'inesistenza
          di obblighi contributivi a carico  diretto  dei  volontari.
          Termini e modalita' del versamento dei  contributi  saranno
          definiti  dal  regolamento  di  esecuzione  della  presente
          legge,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  previste  in
          materia per le predette assicurazioni. 
              2- bis. I contributi previdenziali e  assistenziali  di
          cui al comma 2, gli importi dei quali sono  commisurati  ai
          compensi convenzionali  determinati  con  apposito  decreto
          interministeriale, sono posti integralmente a carico  della
          Direzione generale per la  cooperazione  allo  sviluppo  la
          quale provvede direttamente  all'accredito  dei  contributi
          presso il  fondo  pensioni  dei  lavoratori  dipendenti.  I
          volontari  ed  i  loro  familiari  a  carico   sono   anche
          assicurati contro i rischi di infortuni, morte  e  malattia
          con polizza a loro favore. La  Direzione  generale  per  la
          cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei  premi
          per  massimali  che  sono  determinati  con  delibera   del
          comitato direzionale su proposta della Commissione  per  le
          organizzazioni  non  governative.  Per   i   volontari   in
          aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a),
          il trattamento  previdenziale  ed  assistenziale  rimane  a
          carico delle amministrazioni di appartenenza per  la  parte
          di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore
          e' rimborsata dalla Direzione generale per la  cooperazione
          allo sviluppo alle stesse amministrazioni. 
              3. Il Comitato direzionale,  sentito  il  parere  della
          Commissione  per   le   organizzazioni   non   governative,
          stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di  congruita'
          per il trattamento economico di cui  al  comma  2,  tenendo
          conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
          che  siano  chiamati  a  svolgere  funzioni  di   rilevante
          responsabilita'. 
              4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un
          periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre  mesi,
          da destinarsi alla formazione. 
              5. La qualifica di volontario  in  servizio  civile  e'
          attribuita con la registrazione del  contratto  di  cui  al
          comma 1, presso la Direzione generale per  la  cooperazione
          allo sviluppo.  A  tal  fine  la  Direzione  generale  deve
          verificare la conformita' del contratto con quanto previsto
          ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui
          al comma 1. 
              6. Copia del contratto registrato  e'  trasmessa  dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo  alla
          rappresentanza italiana competente per territorio  ai  fini
          previsti dall'articolo 34." 
                "Art.  32.  (Cooperanti  delle   organizzazioni   non
          governative) - 1. Le organizzazioni non governative  idonee
          possono  inoltre  impiegare   nell'ambito   dei   programmi
          riconosciuti conformi alle finalita' della presente  legge,
          ove previsto nei programmi stessi, con oneri a  carico  dei
          pertinenti   capitoli   all'apposita   rubrica    di    cui
          all'articolo 14, comma 1, lettera  a),  cittadini  italiani
          maggiorenni  in   possesso   delle   conoscenze   tecniche,
          dell'esperienza professionale e  delle  qualita'  personali
          necessarie, che si siano impegnati a svolgere attivita'  di
          lavoro autonomo  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  con  un
          contratto di cooperazione, di durata inferiore a due  anni,
          per l'espletamento di compiti di rilevante  responsabilita'
          tecnica gestionale e organizzativa.  Il  contratto  di  cui
          sopra  deve  essere  conforme  ai  contenuti  che  verranno
          definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere  della
          Commissione di cui all'articolo 8, comma 10. 
              2. La  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita'
          con il programma di  cooperazione,  registra  il  contratto
          attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi
          della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o
          da  enti  pubblici  hanno  diritto   al   collocamento   in
          aspettativa senza assegni per la durata  del  contratto  di
          cooperazione. 
              2- bis. I  cooperanti  in  servizio  con  contratto  di
          cooperazione registrato presso la Direzione generale per la
          cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a  loro  cura
          alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e  superstiti
          dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le
          malattie, limitatamente alle prestazioni  sanitarie,  ferma
          rimanendo la natura autonoma del rapporto  e  l'inesistenza
          di obblighi contributivi a carico diretto  dei  cooperanti.
          Termini e modalita' del versamento dei  contributi  saranno
          definiti  dal  regolamento  di  esecuzione  della  presente
          legge,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  previste  in
          materia per le predette assicurazioni.  I  contributi  sono
          commisurati ai compensi convenzionali da  determinarsi  con
          apposito decreto interministeriale. 
              2- ter. I contributi previdenziali e assistenziali  per
          i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui  al
          comma 2-  bis  sono  posti  integralmente  a  carico  della
          Direzione generale per la cooperazione  e  lo  sviluppo.  I
          cooperanti  ed  i  loro  familiari  a  carico  sono   anche
          assicurati contro i rischi di infortuni, morte  e  malattia
          con polizza a loro favore. La  Direzione  generale  per  la
          cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei  premi
          per  massimali  che  sono  determinati  con  delibera   del
          comitato direzionale su proposta della Commissione  per  le
          organizzazioni non governative. 
              2- quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento
          del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
          dell'articolo 20. 
              3. Copia del contratto registrato  e'  trasmessa  dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo  alla
          rappresentanza italiana competente per territorio  ai  fini
          previsti dall'articolo 34". 
              - Il testo dell'articolo  26  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 54 del 2010, e' il seguente: 
                "Art.  26.  (Erogazione  di  spese  su  finanziamenti
          dell'Unione europea o  di  Stati  membri)  -  1.  Le  somme
          diverse dalle dotazioni finanziarie di cui agli articoli 10
          ed  11  del  presente  regolamento,  finanziate  da   parte
          dell'Unione europea o  da  Stati  membri  dell'Unione  agli
          uffici all'estero, sono gestite e rendicontate  secondo  le
          istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 
              2.  Il  titolare  dell'ufficio  all'estero  dispone   i
          pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini  di
          pagamento a valere sui finanziamenti. 
              3. Le entrate e le uscite relative  sono  imputate  sul
          bilancio degli uffici  all'estero  in  una  voce  specifica
          delle partite di giro.". 
              - Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo  n.
          123 del 2011, e' il seguente: 
                Art. 11. (Atti sottoposti al controllo  successivo  e
          soggetti obbligati)  -  1.  Sono  sottoposti  al  controllo
          successivo di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  i
          seguenti atti: 
              a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture  di
          credito alimentate con fondi di  provenienza  statale  resi
          dai funzionari delegati titolari di contabilita'  ordinaria
          e speciale; 
              b)  rendiconti  amministrativi  resi   dai   commissari
          delegati titolari di  contabilita'  speciale  di  cui  all'
          articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,  n.
          225, e successive  modificazioni,  nonche'  da  ogni  altro
          soggetto gestore, comunque denominato; 
              c)  rendiconti  amministrativi  afferenti  a   un'unica
          contabilita' speciale alimentata con fondi  di  provenienza
          statale e non statale per la realizzazione  di  accordi  di
          programma; 
              d)  ogni  altro  rendiconto  previsto   da   specifiche
          disposizioni di legge; 
              e) conti giudiziali. 
              2. I soggetti gestori dei fondi  di  cui  al  comma  1,
          lettere  dalla  a)  alla  d),  devono  rendere   il   conto
          finanziario della loro gestione al  competente  ufficio  di
          controllo al  termine  di  ciascun  esercizio  finanziario,
          nonche' alla conclusione dell'intervento delegato. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora
          la quota parte di finanziamento statale sia  maggioritaria,
          il riscontro viene effettuato  dal  competente  ufficio  di
          controllo del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato. Diversamente, il competente organo di  controllo  e'
          individuato   in   sede   di   accordo   di   programma   o
          dall'ordinamento   dell'amministrazione   che    mette    a
          disposizione la prevalente quota di finanziamento. In  ogni
          caso, gli esiti del controllo sono comunicati  a  tutte  le
          amministrazioni partecipanti per i  relativi  provvedimenti
          di competenza. 
              4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di  cui
          all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
          n. 225, e  successive  modificazioni,  entro  dieci  giorni
          dall'insediamento,  in  considerazione  della  complessita'
          della gestione e della rilevanza delle risorse  normalmente
          accreditate, trasmettono  all'ufficio  di  controllo  copia
          dell'ordinanza  istitutiva  della  gestione.  Su  specifica
          richiesta degli uffici di controllo, i commissari  delegati
          trasmettono   copia   degli   atti   adottati   riguardanti
          l'attivita' contrattuale posta  in  essere  con  l'utilizzo
          delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto
          utile ai fini del successivo controllo del rendiconto. 
              5. Per particolari  tipologie  di  rendiconti  resi  da
          commissari delegati o commissari straordinari o  funzionari
          delegati alla realizzazione di opere specifiche o  urgenti,
          possono essere stabilite procedure  di  controllo  di  tipo
          concomitante  sui  contratti  di  particolare  rilevanza  e
          complessita', secondo criteri e modalita' da definirsi  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  titolari  della  spesa,   fermo
          restando l'obbligo di rendicontazione. 
              6.  Sono  fatte  salve  le  diverse   attribuzioni   di
          competenza territoriale  dettate  da  specifiche  leggi  di
          settore, nonche' tutte le speciali  disposizioni  normative
          vigenti in materia di controllo successivo.".