Art. 25 Armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all'Agenzia 1. Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore, la DGCS svolge le attivita' relative alle iniziative di cooperazione in raccordo con il medesimo. 2. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operativita', la DGCS trasmette al Ministro ed al direttore una sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle cui attivita' non preveda la conclusione entro la data di piena operativita', con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. Entro i successivi dieci giorni, il Ministro dispone il trasferimento all'Agenzia degli stanziamenti occorrenti per la prosecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, ivi inclusi i fondi impegnati. 3. Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti di cui ai Capi IV e V con finanziamenti anche parziali della DGCS e gli effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 registrati prima della data di piena operativita' restano regolati dalla disciplina vigente fino a tale data. Le modifiche agli interventi sono approvate dal Comitato congiunto. Il controllo di regolarita' amministrativo e contabile degli interventi che proseguono sotto la gestione dell'Agenzia ai sensi del comma 2, e' svolto dal collegio dei revisori di cui all'articolo 7. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile degli interventi conclusi alla data di piena operativita' continua ad essere svolto dall'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI. 4. Con le modalita' previste dalla legge istitutiva, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendicontano le spese effettuate in applicazione della legge n. 49 del 1987, fino alla data di piena operativita'. Salvo diversa disposizione del direttore, le quote dei finanziamenti ministeriali non spese alla data di piena operativita' nonche' i diritti e gli obblighi connessi agli interventi in corso sono trasferiti al capo della sede all'estero territorialmente competente. Il trasferimento delle risorse e' comunicato con evidenze informatiche al MAECI, alla sede centrale dell'Agenzia e all'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI. 5. Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni in corso alla data di piena operativita' proseguono fino alla data di conclusione prevista. Fino all'adozione della delibera di cui all'articolo 11, comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data di piena operativita', l'Agenzia applica i criteri, le modalita' di selezione e le disposizioni in materia di trattamento economico cui si attiene la DGCS. 6. Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta. 7. Per i progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, il trasferimento delle responsabilita' all'Agenzia e' subordinato al consenso dei soggetti finanziatori. Il MAECI assicura la continuita' degli interventi in corso alla data di piena operativita', conformemente agli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010 e dell'articolo 11, lettera c), del decreto legislativo n. 123 del 2011. A seguito del subentro dell'Agenzia negli interventi di cui al presente comma, i fondi occorrenti sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al presente articolo e' soggetto al regime dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia.
Note all'art. 25: - Il testo degli articoli 31 e 32 della citata legge n. 49 del 1987, e' il seguente: "Art. 31. (Volontari in servizio civile) - 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29. 2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attivita' di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. 2- bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore e' rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni. 3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita' per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilita'. 4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione. 5. La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformita' del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. 6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34." "Art. 32. (Cooperanti delle organizzazioni non governative) - 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilita' tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10. 2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita' con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione. 2- bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale. 2- ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2- bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. 2- quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20. 3. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34". - Il testo dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010, e' il seguente: "Art. 26. (Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri) - 1. Le somme diverse dalle dotazioni finanziarie di cui agli articoli 10 ed 11 del presente regolamento, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli uffici all'estero, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 2. Il titolare dell'ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti. 3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.". - Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 123 del 2011, e' il seguente: Art. 11. (Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati) - 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile i seguenti atti: a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale; b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilita' speciale di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonche' da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato; c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma; d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge; e) conti giudiziali. 2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonche' alla conclusione dell'intervento delegato. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e' individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza. 4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessita' della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto. 5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati alla realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono essere stabilite procedure di controllo di tipo concomitante sui contratti di particolare rilevanza e complessita', secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. 6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.".